Home » L’imposta sostitutiva su finanziamenti per estinzione debiti, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’imposta sostitutiva su finanziamenti per estinzione debiti, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la sua risoluzione n. 121/E, ha messo in evidenza che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie.

Questa interpretazione non sembra porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza  del 5 maggio 2009 n. 5270. Nella fattispecie ci si riferisce ad un atto di finanziamento con iscrizione di ipoteca volontaria, riqualificato dall’Ufficio delle entrate quale atto di dilazionamento di un debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario.

In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che

laddove ci si trovi di fronte ad una situazione … che presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, mentre ciò che diviene oggetto di regolamento negoziale è il termine della sua restituzione, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento ma piuttosto modalità e i tempi di recupero del credito

In tal caso, in base a quanto affermato dalla Suprema Corte e ribadito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva in argomento non può trovare applicazione in quanto, per effetto del nuovo contratto, non viene concessa al debitore la  disponibilità di effettive risorse finanziarie, ma sono esclusivamente rimodulati i modi e i tempi di restituzione di un credito già erogato.

Di fatto, mancherebbe la percezione da parte del soggetto beneficiario di una nuova, reale ed effettiva disponibilità finanziaria.

Tale orientamento trova conforto anche in un parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato che, interpellata dall’Agenzia del Territorio, ha ritenuto opportuno precisare che il regime di favore di cui all’articolo 15 predetto ha lo scopo di

incentivare le operazioni creditizie a favore delle attività economiche e non ha perciò ragione di operare allorquando non sia disposta nessuna forma di finanziamento, ma si concordi semplicemente, con l’adozione di apposite garanzie, un piano di rientro da una esposizione già maturata in passato

A questo proposito si veda la circolare dell’Agenzia del Territorio del 22 dicembre 1999 n. 240.

Lascia un commento