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Inail, chiarimenti sui Tirocini formativi e di orientamento

L’Inail, con la nota protocollo n. 60010.08/09/2011.0005950 dell’8 settembre 2011, ha fornito alcune indicazioni circa i tirocini formativi e di orientamento professionale, come modificati dall’articolo 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138.

Ricordiamo che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da  soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i  tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196  e il relativo regolamento di attuazione.

Il nostro maggiore istituto di riferimento nel campo prevenzione, sicurezza e infortuni sul lavoro con questa nota intende riferirsi alla disciplina individuata in base alle specifiche finalità istituzionali dei soggetti promotori tassativamente previsti ed agli altri requisiti che tipizzano l’istituto del tirocinio, secondo le disposizioni in materia, decreto ministeriale n. 142/98 del 25 marzo 1998 e art. 18 della Legge 196/1997, che fissano i limiti di durata di tale tipologia formativa in relazione alle diverse categorie di soggetti partecipanti.

Pertanto, per l’Inail il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei termini previsti dalle disposizioni vigenti, articolo 12 del DPR n. 1124/65.

In tema di imponibile per il calcolo del premio assicurativo, alle fattispecie rientranti nei tirocini formativi e di orientamento si applica, sempre secondo la nota dell’Istituto, la retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita e, per l’aspetto classificativo, la voce di tariffa 0611 di cui all’articolo 1 del Decreto 12 dicembre 2000 avente ad oggetto “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”, ossia articolo 3 del Decreto ministeriale n. 142/1998.

In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione, a decorrere dal 17 giugno 1999, la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del DPR 1124/65), articolo 1-bis del DPR n. 156/0996 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Inail, con la nota, intende anche offrire tutti i necessari chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Manovra bis 2011.

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