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Indennità di malattia per prestazioni in day hospital

 L’indennità di malattia per le prestazioni in day hospital è riconosciuta se il lavoratore si trova in uno stato di effettiva incapacità lavorativa che richiede il ricorso al day hospital, anche se le prestazioni di questo tipo sono prestazioni specialistiche ambulatoriali (circolare n. 192 del 1996).

L’indennità di malattia per il lavoratore spetta se la permanenza giornaliera in day hospital copre tutta la giornata dell’attività lavorativa e anche nel caso che la durata della permanenza sia inferiore, se viene accertato a livello medico che il lavoratore non è in condizione di riprendere il lavoro nella stessa giornata in cui è stato sottoposto a terapia.

L’indennità di malattia per day hospital viene erogata in misura normale, senza la particolare riduzione prevista per il ricovero di lavoratori senza familiari a carico e viene corrisposta per le giornate di totale astensione dal lavoro coperte da certificazione della struttura ospedaliera o altra struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale o dal medico curante, inviata entro i termini previsti per la certificazione di malattia.

Viene erogata per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, e solo in presenza di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti e reddito non superiore al 70% del massimale contributivo. Sono escluse le prestazioni di durata inferiore a 4 giorni per motivi non morbosi.

L’indennità si riferisce al numero delle giornate di lavoro retribuite nei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti all’inizio della malattia. Per i collaboratori a progetto deve poi sussistere il rapporto di lavoro nel periodo al quale risale la prognosi contenuta nel certificato medico con sospensione effettiva dell’attività lavorativa.

L’Inps ha precisato che per questi soggetti non vige il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i lavoratori subordinati dall’art. 2116 del codice civile. Cioè, come abbiamo avuto modo di chiarire, le prestazioni previdenziali non sono garantite se manca il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal committente o dall’imprenditore. Infatti, per i lavoratori autonomi o assimilabili, se manca il versamento dei contributi non matura il diritto all’indennità.

NOTA
Hanno diritto a queste prestazioni Inps solo coloro che versano l’aliquota contributiva aggiuntiva, ovvero lo 0,72% aggiuntivo all’IVS. L’indennità per malattia comune era riconosciuta solo ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate, esclusi i pensionati e gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, da dicembre 2011 è riconosciuta anche ai professionisti senza cassa.

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