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Inps, il congedo straordinario per gli iscritti Inpgi

L’Istituto previdenziale del settore privato, l’Inps, ha comunicato, messaggio n. 12440 dell’8 giugno 2011, le diverse modalità operative ai fini dell’erogazione dell’indennità economica corrisposta per i riposi e permessi per i figli con handicap grave a favore dei giornalisti iscritti all’ente previdenziale di categoria, l’Inpgi.

Ricordiamo che l’Inps, in base al nuovo orientamento voluto dal nostro ordinamento – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 17/2011 – è l’ente preposto ad una serie di erogazioni di natura assistenziale e sociale indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore.

L’indennità economica a favore dei giornalisti iscritti all’Inpgi è quella relativa i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.

Si conclude così la diatriba tra i due enti che si contendevano la gestione dell’erogazione dell’indennità per congedo straordinario e la relativa contribuzione figurativa, delibera INPGI n.72 del 18 maggio 2009.

Con il definitivo riconoscimento del ruolo dell’Inps da parte dell’Inpgi, il maggiore istituto di riferimento del settore privato in Italia comunica che dal 1 maggio 2011 ogni autorizzazione per usufruire dell’erogazione dell’indennità economica corrisposta per i riposi e permessi per i figli con handicap grave deve essere rivolta direttamente all’Inps.

Non solo, l’Inps ricorda che il lavoratore iscritto all’Inpgi deve nuovamente presentare domanda di concessione, anche se già precedentemente autorizzata dall’Inpgi.

Ricordiamo che, in base al decreto legislativo n. 151/2001, il beneficio spetta alla lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/92) una volta accertati tutti i requisiti di legge previsti entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il soggetto beneficiario ha diritto a percepire la relativa indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo e’ coperto da contribuzione figurativa: la predetta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino all’importo complessivo massimo stabilito e rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002.

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