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L’inserimento lavorativo dei detenuti

 Gli organi della Camera dei Deputati hanno espresso il loro parere in merito al provvedimento presente sulle disposizioni per il reinserimento lavorativo dei detenuti allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti.

Ricordiamo che su un precedente testo unificato la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario in data 29 febbraio 2012, anche sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Governo.

Non solo, le attuali norme prevedono che  all’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991 (legge sulle cooperative sociali) la riduzione, nella misura stabilita con cadenza biennale con apposito decreto ministeriale, delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta a detenuti, internati negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno. Tali sgravi contributivi si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

In base all’articolo 2 della legge 193/2000, le agevolazioni in esame sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

La misura e le modalità per usufruire dell’agevolazione sono state regolamentate con un successivo decreto ministeriale (n. 87/2002), il quale ha previsto la concessione di un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

Le norme dispongono, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013  l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i datori di lavoro che assumono detenuti, per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo allo stato di detenzione, la concessione del credito mensile di imposta nella misura massima di 700 euro alle cooperative sociali e alle imprese che assumono detenuti e, infine, la realizzazione da parte dell’Amministrazione penitenziaria di appositi progetti sperimentali per la formazione e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali dei detenuti, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

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