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Si conferma la riduzione contributiva nel settore edile

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, il Decreto del 4 ottobre 2010 che conferma la riduzione prevista dall’articolo 29 del  decreto-legge  2 giugno 1995 n. 244, convertito con  modificazioni dalla  legge  8 agosto 1995 n. 341, anche per l’anno 2010 nella  misura dell’11,50 per cento.

Il nuovo decreto tiene conto delle rilevazioni elaborate  dagli  Enti  interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel  periodo  di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 della  legge n. 341 del 1995.

Secondo queste rilevazioni si evidenzia che, nonostante  nell’anno  2009 si  sia  registrata  una  crisi   dell’edilizia, l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura  dell’11,50 per cento, fissata  con il decreto ministeriale 16 luglio 2009.

In base al comma 5 della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della legge 24  dicembre  2007 n. 247, entro il  31  maggio  di  ciascun  anno  il  Governo procede a verificare gli effetti determinati  dalle  disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che sia confermata o rideterminata  per  l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2.

Secondo queste disposizioni normative, i datori di lavoro esercenti attività di tipo edile sono  tenuti al versamento  della  contribuzione  previdenziale  ed  assistenziale sull’imponibile  determinato  dalle  ore   previste   dai   contratti collettivi nazionali, con esclusione  delle  assenze.

In sostanza, i datori di lavoro esercenti attività  edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.

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