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L’intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto in caso di cessione del quinto

 In materia di TFR, o di trattamento di fine rapporto, la Corte di Cassazione si è decisa a chiarire alcuni punti in riferimento alle quote di spettanza; in effetti, il Fondo di garanzia, istituto dalla legge 297/1982, può essere richiesto dal lavoratore direttamente o, in alternativa, dagli aventi diritto e, in questo ultimo caso, sempre secondo la Corte di Cassazione, per aventi diritto non sono solo gli eredi del lavoratore regolarmente iscritto al nostro istituto previdenziale ma questa possibilità è concessa anche agli cosiddetti aventi causa.

In risposta a questa decisione della Corte di Cassazione, l’Inps ha deciso di offrire istruzioni operative e chiarimenti a tutti gli interessati attraverso la circolare n. 89 dello scorso 26 giugno 2012.

Chiarimenti sul trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

In modo particolare, l’Inps ha confermato che possono ricorrere al Fondo di garanzia anche le società finanziarie cessionarie del trattamento di fine rapporto o di altri soggetti che, una volta acquistato il credito per tfr con rivalsa nei confronti del lavoratore, risultano essere subentrate alle società finanziarie.

Novità per la presentazione delle domande del Fondo di garanzia del TFR

In effetti, il trattamento di fine rapporto è spesso utilizzato per garantire i prestiti personali secondo la solita formula con cessione del quinto della retribuzione. La cessione, come ricorda l’Inps, diventa efficace solo successivamente alla notifica al datore di lavoro fatta in modo diretto o indiretto.

Ad ogni modo, l’Inps ricorda che risulta indispensabile la cessazione del rapporto di lavoro in qualità di dipendente se un cessionario intendesse avanzare la richiesta formale all’Inps perché, come ha espressamente ribadito l’ente previdenziale, in presenza di rapporto di lavoro non si potrà deliberare nessuna liquidazione.

Ricordiamo che per aprire la relativa procedura concorsuale bisogna seguire le istruzioni riportate dalla circolare 74/2008 che non risulta del tutto soppressa da questa nuova circolare emessa dall’Inps.

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