Home » Ipotesi decadenza cassa integrazione

Ipotesi decadenza cassa integrazione

 Poco fa abbiamo avuto modo di introdurre in maniera sintetica il nuovo panorama della cassa integrazione guadagni straordinaria, un supporto economico ai lavoratori di un’impresa in crisi, della durata di 12 mesi. Cerchiamo invece di comprendere, in questo nostro breve approfondimento, quando il lavoratore decada dal diritto di percepire l’indennità di cui alla CIGS, precisando che, per quanto segue, la distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e quello di professione o formazione, non deve essere superiore ai 50 chilometri, e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti.

Come ben riassunto dal quotidiano economico giuridico Italia Oggi, un lavoratore decade dal diritto di percepire la cassa integrazione guadagni nelle seguenti ipotesi:

– se non ha provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Inps dello svolgimento di altra attività. Tale principio vale sia per le integrazioni salariali ordinarie che per i trattamenti straordinari. Con sentenze n. 11679/2005 e n. 4004/2007 della Corte di Cassazione, viene confermato che il lavoratore che non ha adempiuto all’obbligo della preventiva comunicazione, decade dall’intero periodo di cigs, anche se derivante da più di un provvedimento di concessione;

– se rifiuta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità (limitatamente ad un periodo di tempo pari a quello che era stato offerto);

– se rifiuta di aderire ad un’offerta formativa o di riqualificazione. Il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso per almeno l’80% della durata complessiva, salvo casi di documentata forza maggiore o per congedi parentali o di maternità (con disposizione abrogata dalla riforma Fornero);

– se rifiuta un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Nei casi in cui non sia possibile fare il riferimento, non si applica il limite del 20% (con disposizione abrogata dalla riforma Fornero);

– se rifiuta di essere avviato a un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro (con disposizione abrogata dalla riforma Fornero);

– se rifiuta di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipi regolarmente senza un giustificato motivo;

– se non accetta un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.

Qui il nostro focus sulla cassa integrazione nella riforma del lavoro 2012.

Lascia un commento