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Inps, decadenza per assenza del DID

L’ente previdenziale del settore privato ha precisato che, attraverso il messaggio n. 31995 del 18 dicembre 2010, in assenza della dichiarazione di immediata disponibilità non è possibile dare luogo all’integrazione salariale.

L’Inps chiarisce che, in riferimento alla  circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39 del 19 novembre del 2010, al momento è in fase di realizzazione la procedura informatizzata che contiene lo schema della comunicazione di decadenza da inviare ai lavoratori interessati.

Fino a quando la procedura non sarà adottata nella sua interezza, l’Inps pone in evidenza che lo schema per le segnalazioni,  e per gli effetti dell’articolo 11 del decreto n. 46441/09,  potrà essere inviato da parte dei soggetti abilitati utilizzando i mezzi telematici.

La dichiarazione di decadenza dal trattamento di cassa integrazione a seguito della segnalazione da parte di un soggetto pubblico o privato deve contenere tutti i necessari riferimenti.

Ovvero, è necessario indicare la decadenza dal trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, concesso dalla Commissione Provinciale, e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, concesso con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicando gli estremi del decreto o del trattament di CIG in deroga.

Il provvedimento deve indicare tassativamente i motivi della decadenza anche quando il trattamento di integrazione è stato concesso mediante un provvedimento regionale o concesso con decreto del Ministero del Lavoro.

Ricordiamo che l’istituto previdenziale può procedere alla dichiarazione di decadenza anche in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) o se il soggetto manifesta la volontà di non aderire ad un percorso formativo di riqualificazione professionale.

Non solo, anche per la mancata frequenza al percorso di riqualificazione professionale, non rientrando l’assenza nell’ipotesi di documentata forza maggiore o di applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.

L’inps dovrà precisare, così come indicato dalla legge n. 2/09, gli eventuali recuperi dell’indennità.

Il destinatario del provvedimento può ricorrere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente entro 40 giorni dal ricevimento ai sensi del comma 1 ter, dell’art. 1 quinquies della Legge 249 del 2004.

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