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La mediazione tributaria: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

 Con la circolare n. 49/T del 28 dicembre l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’estensione della mediazione tributaria agli atti emessi dagli Uffici provinciali – Territorio, in quanto l’Agenzia del Territorio è incorporata nell’Agenzia delle Entrate dal 1° dicembre 2012 (articolo 23-quater, Dl 95/2012).

L’applicabilità della mediazione tributaria ai provvedimenti emessi parte, quindi, dal 1° dicembre 2012. La circolare precisa, inoltre, che l’istituto della mediazione tributaria, entrato in vigore il 1° aprile 2012, consente ai contribuenti di chiudere in tempi brevi e con sanzioni ridotte le controversie di minor rilievo per atti emanati dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, nel corso di una fase preliminare in sede amministrativa, viene esaminato il potenziale contenzioso con il fisco, che potrà essere risolto in tempi brevi e mediante un accordo fra il contribuente e il fisco. Ma precisa ancora: solo nei casi di liti di valore non superiore a 20mila euro.

La presentazione del reclamo da parte del contribuente è obbligatoria. Naturalmente, non tutti gli atti emessi dagli Uffici provinciali -Territorio sono ammessi alla fruizione della mediazione tributaria. Elenchiamo di seguito gli atti che rientrano nell’applicabilità della mediazione tributaria, così come precisato dalla stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate. Ovvero, le controversie relative a: *avviso di accertamento del tributo; *avviso di liquidazione del tributo; *provvedimento di irrogazione delle sanzioni; *ruolo; *rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; *diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; *ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.

Sono esclusi dall’applicabilità della mediazione tributaria i ricorsi per gli atti relativi alle operazioni catastali (articolo 2, comma 2, Dlgs 546/1992), in quanto il valore non è determinabile. Infatti, le controversie ammesse alla mediazione, come chiarito nella circolare n. 9/E/2012, devono avere un valore determinabile.

Si precisa, inoltre, che gli atti emessi fino al 30 novembre scorso dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio non rientrano nella disciplina della mediazione tributaria, anche se notificati a partire dal 1° dicembre 2012; invece sono ammessi quelli emessi dal 1° dicembre 2012.

L’istanza di mediazione tributaria va notificata all’Ufficio provinciale – Territorio che ha emanato l’atto oggetto del contenzioso.

APPROFONDIMENTI
*Dall’Agenzia delle Entrate nuova circolare sulla mediazione tributaria

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