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La sospensione del contenzioso tributario nelle zone colpite dal sisma

 Dall’Agenzia delle Entrate in arrivo i termini di sospensione del contenzioso tributario nelle zone del “sisma” così come prevede la circolare “Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di maggio 2012 – Gestione del contenzioso tributario”.

Infatti, l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 43/E del 16 novembre 2012, ha ricordato come nelle zone oggetto degli eventi di natura sismica del 20 e 29 maggio 2012, i termini per il contenzioso tributario, per effetto degli articoli 6 ed 8 della legge n. 122/2012, sono sospesi fino al 31 dicembre 2012.

Secondo la circolare dell’Agenzia si ricorda che la disciplina sulla sospensione dei termini trova applicazione anche nel procedimento di mediazione tributaria9, sia con riferimento al termine per la proposizione dell’istanza, sia per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento, previsto al comma 9 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

In particolare, per quanto concerne il termine di presentazione dell’istanza di mediazione tributaria, lo stretto nesso esistente tra questa e la proposizione del ricorso giurisdizionale impone di estendere la disciplina sulla sospensione in esame anche alle ipotesi di controversie mediabili.

Non solo, secondo la disciplina relativa al rinvio delle udienze, al comma 4 dell’articolo 6 del decreto7 il legislatore ha disposto la sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali. In sostanza, ai sensi della disposizione richiamata risultano sospesi, tra gli altri, i termini processuali “comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione”, per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma: il computo dei termini resta quindi sospeso nel periodo che va dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, per poi riprendere a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Grazie a questa possibilità le imprese colpite dal sisma possono respirare sul versante tributario e impegnarsi in modo più diretto nella ricostruzione e nel tessuto economico della zona.

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