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La figura lavorativa del commentatore televisivo

“Ospiti” e “commentatori” televisivi sono due nuove figure lavorative che devono sottostare ad un preciso ordinamento contributivo. Infatti, in un recente interpello il ministero del lavoro ha ribadito che il commentatore televisivo è una figura che deve supportare l’attività del presentatore o conduttore e, per questa ragione, deve essere sottoposto a contribuzione Enpals.

Il parere del Ministero del lavoro arriva in seguito ad un dubbio interpretativo sulla figura dell’esperto opinionista, ossia un soggetto che partecipa alle trasmissioni televisive per commentare un determinato argomento di cui risulti professionalmente competente, o per lo meno si spera.

È noto che i lavoratori dello spettacoli esiste l’obbligo assicurativo presso l’Enpals e hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal decreto C.P.S. del 16 luglio 1947 n. 708 e successive modificazioni.

L’elenco dei lavoratori è tassativo ed è indicato nell’articolo 3 così come ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 7211/2004, n. 3643/1996 e n. 1054/1991.

In effetti, parliamo delle categorie, di qualsiasi nazionalità, quali

1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey;
3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio;
7) direttori d’orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendente dagli enti ed imprese soprannominati;
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
22) calciatori ed allenatori di calcio;
23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

L’opinionista è la persona che offre in modo continuativo una opinione in cambio di un compenso, che sarà assoggettato a contribuzione Enpals solo qualora il soggetto medesimo sia già assoggettato a tale contribuzione in quanto lavoratore dello spettacolo con qualifica rientrante nell’elenco.

Nel caso che l’ospite sia un professionista iscritto in apposito Albo e già assoggettato a contribuzione presso la rispettiva Cassa previdenziale, il suo eventuale compenso percepito in quanto “ospite” in virtù della sua competenza professionale, sarà assoggettato alla contribuzione relativa al proprio regime previdenziale di appartenenza.

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