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L’orario di lavoro in un cantiere edile

In un precedente articolo avevamo dato evidenza della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5775 del 11 aprile 2003 e n. 5701 del 22 marzo 2004) in fatto di orario di lavoro.

Secondo la giurisprudenza il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Inoltre, ha spiegato che sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il lavoratore dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.

Nelle sentenze richiamate, la giurisprudenza ha ad esempio ritenuto che, per valutare attentamente il nesso di funzionalità, occorre esaminare le motivazioni addotte per accedere ad un punto di raccolta e se questa è, o meno, indispensabile e direttamente connesso alla prestazione da svolgersi presso il cantiere.

Inoltre, risulta anche necessario valutare se il ritrovo presso un centro di raccolta corrisponde o meno ad una esigenza organizzativa aziendale o, ancora, se la possibilità da parte del lavoratore di recarsi direttamente presso il cantiere è sottoposta, o meno, al consenso del datore di lavoro.

Ad esempio, può essere opportuno considerare se presso il punto di raccolta, e non presso i singoli cantieri,  si trovino locali che, per determinazione contrattuale, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (art. 29 del contratto collettivo cooperative edili e l’art. 86 imprese edili).

Una volta chiarite le diverse osservazioni rilevate dalla giurisprudenza è possibile ritenere che occorre attribuire così rilevanza al principio di funzionalità sopra richiamato.

In questo caso, quando l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere.

In caso contrario, qualora venga richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta”, per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria, allora è a partire da questo ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro.

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