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I buoni pasto e le prestazioni minime

La disciplina dei buoni pasto applicabile ai lavoratori deve essere regolata dalla contrattazione collettiva. Così, quella riferibile al personale dipendente degli enti locali deve essere regolata dall’articolo 46 del contratto collettivo di lavoro del 15/09/2000.

In modo specifico e diretto, la normativa prevede che il buono pasto è concesso secondo i criteri definiti dall’articolo precedente.

Seguendo questo criterio si deduce che il buono pasto è concesso dal datore di lavoro secondo specifici criteri, ossia ogni singolo datore può esprimere delle prestazioni minime, magari prevedendo un minimo di presenza giornaliera.

La normativa applicabile agli enti locali prevede che il lavoratore può usufruire del buono pasto qualora presti la sua attività lavorativa dal mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa prevista che non può essere superiore alle due ore e inferiore alla mezz’ora.

La normativa è però variegata secondo il settore di appartenenza.

Così, per il comparto ministeriale il contratto collettivo di lavoro del 30 aprile 1996 stabilisce che al dipendente spetta il buono pasto se svolge un orario di lavoro superiore alle sei ore, ponendo come condizione imprescindibile che venga effettuata anche la relativa pausa.

Questa pausa, come prevede l’articolo 19 del contratto di lavoro del 16 maggio 1995 e dell’articolo 7 dell’ Accordo sulle tipologie dell’orario di lavoro del 12 dicembre 1996, ha la durata di trenta minuti ed è finalizzata a consentire il recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto.

Non solo, nella prestazione lavorativa minima non è possibile computare i permessi, anche se retribuiti, previsti e usufruiti secondo le disposizioni legislative. Così, i permessi previsti dalla legge 104/92 previsti in accordo all’articolo 33 non possono essere computati.

Ad ogni modo, la disciplina contrattuale demanda ad ogni singola amministrazione o ente locale la definizione dell’organizzazione di lavoro per il computo delle prestazioni minime.

Di sicuro l’entità delle prestazioni minime e il suo computo deve essere conoscibile da ogni singolo dipendente.

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