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La fiscalità di vantaggio per i giovani e per i lavoratori in mobilità

 La manovra correttiva di luglio 2011 ha introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. In effetti, all’articolo 27 del decreto 98/2011 al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.

Per questo motivo, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione e che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

Il regime riservato alle persone fisiche presenta alcune indubbie novità, quale la durata quinquennale (estesa fino ai 35 anni di età), la circostanza che l’attività deve essere nuova e che l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e relative addizionali, è ridotta nella misura del 5 per cento.

Per applicare pienamente il decreto di luglio occorre conoscere e fare riferimento a diversi leggi e circolari dell’Agenzia delle Entrate. In effetti, in particolare è necessario fare riferimento all’articolo 13 della legge 388/2000 (nuove iniziative produttive) e alle due circolari emanate a riguardo dall’agenzia delle Entrate, parliamo della n. 1 e n. 8 dell’anno 2001.

Per poter approfittare delle nuove disposizioni è necessario che il contribuente non debba avere esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività professionale, d’impresa anche in forma associata o familiare. Non solo, la nuova attività non deve essere nemmeno la prosecuzione, sottoforma di lavoro dipendente, di una precedente.
Per essere precisi, il comma 2 dell’articolo 27 precisa espressamente che

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a)  il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b)  l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c)  qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

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