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Professioni intellettuali, il diploma non basta più

Con la riforma degli istituti tecnici il ministero delle Giustizia ha ribadito che servirà un ulteriore percorso di studio per esercitare una professionale intellettuale. In sostanza, come indicato dall’Unione Europea con una propria direttiva, servirà almeno una formazione triennale dopo il ciclo di studi secondario superiore, per esercitare una libera professione.

A questo scopo sono stati modificati i regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanati dal presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, hanno ridenominato i titoli finali di studio degli istituti tecnici e professionali come diplomi di “istruzione tecnica” e diplomi di “istruzione professionale” con l’indicazione dei relativi indirizzi.

A questo proposito i titoli diGeometra”,“Perito Industriale”, “Perito Agrario” e “Ragioniere” possono essere conseguiti solo a seguito dell’abilitazione all’esercizio delle relative professioni in base alle norme vigenti.

Questa nuova impostazione è stata confermata e ribadita dall’incontro tenuto presso la sede del ministero tra il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Mario Dutto, e il direttore generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi informativi delle regioni, Maria Grazia Nardiello, con i presidenti di geometri, periti agrari e periti industriali (Fausto Savoldi, Andrea Bottaro e Giuseppe Jogna): la nuova istruzione tecnica non è più inquadrabile come scuola terminale ai fini di una professione intellettuale.

Il nuovo diploma, quindi, dovrà essere considerato solo come titolo necessario per l’accesso alle università e agli istituti tecnici superiori e non come titolo per accedere agli albi professionali.

I tre presidenti si sono dichiarati soddisfatti di un incontro che ha avuto un preciso obiettivo: fare chiarezza sulle confuse interpretazioni che della norma hanno dato perfino gli stessi dirigenti dei sistemi scolastici regionali.

Erronee interpretazioni che, per esempio, hanno fatto credere che il nuovo titolo (diploma di istruzione tecnica) rilasciato dai futuri istituti tecnici sarebbe stato valido per accedere al praticantato, poi all’esame di stato e quindi all’albo professionale.

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