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L’ingresso dei lavoratori stranieri per l’anno 2011

Mentre si sta discutendo sull’opportunità di esercitare il diritto di sciopero ai calciatori di serie A, anche per via della loro particolarità e dell’ingaggio che, di sicuro, non può essere paragonabile ad un lavoratore tradizionale, approfittiamo a porre in evidenza che per la prossima stagione agonistica è consentito l’ingresso nel nostro Paese di 1.395 atleti stranieri provenienti da Paesi non comunitari, da ripartire tra le varie federazioni sportive nazionali, per esercitare attività sportiva professionistica o retribuita. La società sportiva destinataria delle prestazioni dell’atleta devono richiedere la dichiarazione nominativa di assenso da parte del Coni, in sostituzione del nulla osta.

Non solo, approfittiamo per ricordare che i cittadini non comunitari che sono entrati in Italia con il visto di soggiorno per motivi di studio, alla scadenza di tale permesso possono rinnovarlo solo se si iscrivono ad un corso di laurea pertinente con il loro percorso di studi, o che sia comunque conseguente a quello singolo terminato con profitto.

Gli studenti stranieri che si iscrivono ad un corso singolo diverso da quello per cui sono entrati nel nostro Paese, invece, non possono chiedere il rinnovo per motivi di studio.

Non solo, ricordiamo che per il nostro ordinamento si può lavorare in Italia come lavoratore subordinato a tempo determinato o indeterminato, stagionale, autonomo e nei limiti delle quote di ingresso annuali predisposte dal Governo italiano, salvo si tratti di ingresso per lavoro per casi particolari (a questo proposito si veda l’articolo 27 del Testo Unico dell’Immigrazione).

L’ingresso in Italia per lavoro subordinato o per lavoro stagionale avviene su richiesta nominativa del datore di lavoro indicando il contratto di soggiorno. Vi sono quote riservate d’ingresso a favore di lavoratori provenienti da paesi con i quali lo Stato italiano ha sottoscritto accordi sui flussi di ingresso e sulla riammissione in caso di ingresso irregolare e a favore di lavoratori stranieri di origine italiana entro il 3° grado, iscritti presso i Consolati italiani all’estero.

Il visto d’ingresso per lavoro è rilasciato dalla rappresentanza italiana competente, sulla base dell’autorizzazione al lavoro, preventivamente rilasciata dalle autorità italiane.
Ricordiamo che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) permette di stipulare qualsiasi contratto di lavoro, escluso il pubblico impiego, e ricevere il medesimo trattamento retributivo, assicurativo e previdenziale previsto per i lavoratori italiani dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.

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