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Inail e i benefici per le vittime dell’amianto

 L’Inail, attraverso la circolare n. 32 del 5 maggio 2011, comunica di aver approntato il regolamento per le vittime dell’amianto la conseguente regolazione delle diverse attività correlate.

L’Istituto di riferimento italiano informa che per gli anni solari precedenti la prestazione aggiuntiva è stata fissata dal Regolamento nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.

Per gli anni a decorrere dal 2011, la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall’INAIL per le rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento.

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in misura percentuale fissa come sopra indicata, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2011 per il 2008 e il 2009 e  30 giugno 2012 per il 2010.

Dal 2011, la prestazione è erogata mediante due acconti, finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e un conguaglio, finanziato con le risorse provenienti dall’addizionale riscossa dalle imprese.

La misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della rendita percepita e l’importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’INAIL. Gli acconti sono corrisposti previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato.

Il secondo acconto sarà  corrisposto in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato disponibili nel Fondo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (per es.: per l’anno 2011, il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno 2012).

La misura percentuale del secondo acconto è fissata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate per l’anno di riferimento, tenuto conto del primo acconto già corrisposto. È opportuno ricordare che spetta al Presidente dell’Istituto di determinare la misura complessiva dell’acconto (primo più secondo acconto).

Si rimanda al sito istituzionale dell’Inail per maggiori informazioni.

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