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L’obbligo assicurativo per i lavoratori utilizzati in progetti di formazione

L’Inail, con la circolare n. 18 del 30 aprile 2010,  ha fornito i necessari chiarimenti per l’obbligo assicurativo e premio Inail per i lavoratori sospesi dal lavoro e utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, così come prevede il decreto n. 49281 del 18/12/2009.

Il decreto stabilisce, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i datori di lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento.

In particolare possono essere utilizzati i lavoratori che si trovano in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) o quelli sospesi a seguito d stipula di contratti di solidarietà e destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga.

Non solo, possono usufruire di questa possibilità anche i lavoratori che risultano  sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Il datore di lavoro che intende inserire i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito nei progetti di formazione o riqualificazione professionale deve sottoscrivere uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, se previsto, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Il progetto di formazione o di riqualificazione, oltre ad essere elaborato dal datore di lavoro, deve prevedere, in dettaglio, il contenuto, la durata e le modalità di svolgimento della formazione.

Al termine del progetto, ai soggetti stipulanti l’accordo deve essere inviata un’informativa in merito alla realizzazione dell’evento formativo con l’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria, così  come prevede l’articolo 1 del D.L. n. 78/09 convertito in legge n. 102/09.

Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualificazione si continua ad applicare, ai fini INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro.

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