
Il nostro Legislatore, per tentare di arginare il fenomeno delle pensioni di reversibilità, ha messo in cantiere diverse modifiche che incidono sull’erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità modificando l’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
I presentatori della nuova proposta di legge mettono in evidenza che a causa di una rilevante differenza di età tra i coniugi, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, il deceduto lascia a beneficio del coniuge superstite un onere non indifferente a carico dell’erario.
In effetti, dal rapporto annuale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 2005 era emerso che alla fine dell’anno le pensioni vigenti erano 18.028.599, di cui 3.631.017 pensioni di reversibilità, per un importo annuo complessivo di 23.488,142 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’INPS, sempre secondo la relazione allegata al provvedimento legislativo, aveva registrato un incremento di 17.978 trattamenti indiretti e superstiti, pari ad una spesa di 727,710 milioni di euro.