
Il decreto Milleproroghe ha apportato diverse modifiche in materia di lavoro e in particolare ha ribadito alcune considerazioni a proposito dell’esonero dal servizio per i dipendenti pubblici e sul lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito.
In effetti, l’articolo 2, in particolare al comma 54 della legge n. 10/2011, del decreto Milleproroghe è intervenuto sull’articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008 prevedendo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità per i dipendenti pubblici di essere esonerati dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva, con domanda di esonero da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
Dalle disposizioni rimane escluso il personale scolastico.
Il Legislatore ha, poi, introdotto un comma, 1-bis, nel quale si stabilisce che i posti resisi vacanti ai sensi del comma 1, non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero.
Il settore agricolo in Italia ha grandi potenzialità al fine di poter combattere e contrastare la disoccupazione. A ribadirlo è stata la Coldiretti a seguito della presentazione, nel corso del Vinitaly, di un Rapporto da cui emerso come solamente nel settore del vino in Italia ci siano ben 1,2 milioni di persone che trovano lavoro; questo vero e proprio esercito di lavoratori, in particolare, è impegnato lungo tutta la filiera presso un totale di 250 mila imprese vitivinicole. Ci sono infatti lavoratori direttamente impegnati nei vigneti, ma anche presso le cantine, la distribuzione commerciale ed in tutte quelle attività che sono sia correlate, sia di servizio.
L’esigenza è una sola, ovvero quella di far conciliare la vita familiare con quella lavorativa: il lavoro a tempo parziale diventa così per le donne una scelta necessaria se intendono svolgere un’attività extra-domestica.
Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha comunicato alcune precisazioni a proposito del ricalcolo delle prestazioni economiche per i lavoratori del settore tessile sulla quota, a suo tempo corrisposta, della quota definita come una tantum.
L’Inps, con circolare n. 58 del 28 marzo 2011, in applicazione degli articoli 1 e 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali), illustra le modalità di regolarizzazione della posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare. L’Istituto previdenziale, come ha precisato nella circolare n. 58, ricorda che la legge 18 ottobre 2001 n. 383, in vigore dal 25 ottobre 2001, agli articoli 1 e 1–bis, reca norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali e il riferimento è stato illustrato dall’Inps attraverso la circolare n. 148 del 6 settembre 2002.