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Il superamento dei limiti nel part-time in edilizia

Il Ministero del lavoro ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in materia di contratto part-time nel settore edile, In effetti, in risposta ad un interpello richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.

Nello specifico il Consiglio Nazionale chiede se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, comma 3.  Non solo, lo stesso Consiglio Nazionale ipotizza che lo stesso prestatore sia titolare di altro contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore ed espleti, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.

Nello specifico il testo presente nel decreto riporta testualmente

I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalita temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonchè le eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa

La disposizione legislativa attribuisce espressamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale, territoriale ovvero aziendale, la possibilità di determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il Ministero del lavoro ricorda che il contratto collettivo nazionale di lavoro non consente l’assunzione prestatori di lavoro part time in misura superiore ad una percentuale del 3% del totale del personale occupato con contratto a tempo indeterminato. È prevista, ad ogni modo, la possibilità di assumere un lavoratore a tempo parziale dove, in relazione alla sua assunzione, non venga superato il limite del 30% degli operai full time dipendenti dalla stessa impresa.

Rimangono, ad ogni modo, esclusi alcune categorie di lavoratori part-time espressamente previste dalle normative di riferimento. A questo riguardo, il ministero del lavoro precisa che il caso prospettato dal Consiglio Nazionale non rientra nella fattispecie menzionate tanto che, in caso di ulteriore contratto a tempo parziale stipulato in eccedenza, si prospettare una violazione delle disposizioni.

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