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La regola europea “de minimis” e gli impatti sull’occupazione

Non si può parlare della regola “de minimis” senza fare cenno al regolamento CE n. 69/2011 della Commissione del 12 gennaio 2011 e pubblicato nella G.U.C.E.

L’Unione Europea è molto attenta ad impedire che uno Stato membro possa, attraverso una sua legislazione o per mezzo di provvedimenti amministrativi, agevolare a dismisura la propria economia a danno delle altre. In effetti, il Regolamento si applica agli aiuti di Stato di importo poco elevato (aiuti  de minimis), per i quali non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione C.E., anche se occorre specificare che questa non si applica in ogni contesto.

Per le disposizioni europee la regola non si applica al segmento dei trasporti o alle attività legate alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli. Non solo, non può essere nemmeno essere invocata per favorire le attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione o agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

La regola impone una cifra assoluta quale soglia di aiuto, al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile  l’articolo 87 – par. 1 del Trattato di Roma e, pertanto, l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della preventiva notifica alla Commissione C.E.

La disposizione prevede che l’importo massimo totale per ogni beneficiario deve restare entro il limite di 100.000 euro e questo massimale nell’arco di tre anni corrisponde all’importo totale che può essere concesso ad una singola impresa.

L’Unione Europea chiede che agli Stati membri di instaurare modalità di controllo atte a garantire che il limite sopra indicato non venga superato (anche se l’aiuto è concesso da autorità locali, regionali o statali diverse).

L’aiuto presuppone alcune azioni che devono essere svolte: lo Stato informa il beneficiario della natura ” de minimis”  dell’aiuto e deve farsi rilasciare dal beneficiario informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti “de minimis” ricevuti nei 3 anni precedenti.

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