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Unione Europea, parere positivo sul credito d’imposta

L’Unione Europea, per decisione della Commissione Europea, ha approvato il credito di imposta per le imprese del meridione per contratti a tempo indeterminato deciso dal governo nel quadro della legge n. 70/2011, noto anche come decreto sviluppo. Grazie a questa decisione il governo italiano può confermare gli obiettivi a suo tempo presi per la Strategia Europea 2020 e incrementare il tasso di occupazione nelle zone del Mezzogiorno.

Ricordiamo che la decisione del governo si muove nel quadro di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel “Patto Euro plus” del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo.

In accordo a questi criteri orientativi è stato introdotto un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.

L’Unione Europea ha più volte ribadito che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008, e ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea “svantaggiati” ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.

Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati” ai sensi del numero 19 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.

Abbiamo già in precedenza messo in evidenza i criteri che aiutano a identificare i lavoratori svantaggiati. Ad ogni modo possiamo, comunque, ricordare cherientrano nella casistica i lavoratori privi privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ma anche coloro che abbiano superato i 50 anni di età o che vivano soli con una o più persone a carico.

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