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Il rimpatrio per i lavoratori stranieri

 Il decreto del Ministero Interno del 27 ottobre 2011 contiene alcune indicazioni che aiutano a comprendere il meccanismo del rimpatrio volontario assistito come strumento, prevista in ambito europeo, per incoraggiare i cittadini stranieri a reinserirsi nel tessuto sociale ed economico del loro Paese di origine utilizzando specifici programmi.

Così come pone in evidenza il decreto, possono usufruire di questa prerogativa tutti i cittadini non appartenenti all’Unione Europea che si trovano in alcune condizioni oggettive. Infatti, possono richiedere l’intervento quelle persone che non dispongono più dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno o i destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti nei Cie, o a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria da un minimo di 7 ad un massimo di 30 giorni. Non solo, possono farne parte i richiedenti la protezione internazionale e  titolari di protezione internazionale o umanitaria o quelli che risultano essere vulnerabili e o senza fissa dimora.

I programmi di rimpatrio sono scanditi da diverse fasi, ovvero la pre-partenza, la partenza e l’arrivo presso il Paese di origine, l’effettiva reintegrazione nella propria terra di origine e il successivo monitoraggio della singola situazione del cittadino rimpatriato, fino a 12 mesi dopo il suo arrivo.

A questo proposito, il Ministero dell’interno ha emanato, attraverso il D.M. del 27 ottobre 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011 n. 304, le linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all’attuazione dei stessi programmi.

Il decreto identifica anche le organizzazioni che possono far parte del programma di rimpatrio attraverso specifici requisiti dimostrabili.

Infatti, l’articolo 5 del decreto si occupa dei criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni, in particolare al comma 1

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all’art. 2 sono promossi ed attuati dal Ministero dell’Interno anche avvalendosi di:

a) organizzazioni internazionali e intergovernative esperte nel settore dei rimpatri;

b) regioni;

c) enti locali, come definiti dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell’immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;

e) associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nei Registri di cui all’art. 7 della medesima legge, operanti nel settore dell’immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;

f) associazioni iscritte nel Registro di cui all’art. 42 del Testo unico con esperienza in materia di rimpatri.

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