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Continua l’operazione decreto flussi

 Ricordiamo che dallo scorso 7 dicembre 2012 è partita l’operazione “presentazione delle domande” per il decreto flussi; infatti, queste possono, lo ripetiamo, essere presentate solo attraverso i servizi telematici, in questo caso è opportuno affidarsi ad un Patronato che curerà tutta la procedura, dalle 8 del giorno 7 dicembre 2012 e fino al 30 giugno 2013.

Grazie a questa operazione i lavoratori stranieri possono approfittare di questa possibilità per stabilirsi nel nostro Paese e contribuire così al mercato del lavoro. Il decreto flussi prevede la copertura di una quota di 13.850 ingressi da suddividere tra quelli per lavoro dall’estero e quelli relativi alla conversione dei permessi di soggiorno da una tipologia ad un’altra, per gli stranieri soggiornanti in Italia.

Le quote, a suo tempo stabilite da un apposito decreto, risultano ripartiti in base alla provenienza geografica del cittadino straniero e la particolarità di lavoro che si intende svolgere.

Infatti, è prevista la copertura, ad esempio, di 2mila ingressi per lavoro autonomo, per i cittadini extra-Ue residenti all’estero in quanto imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate, ma presenti negli elenchi  curati dalla pubblica amministrazione, figure societarie di società cooperative o artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati.

Al contrario, fanalino di coda del decreto flussi sono rappresentati dai 100 ingressi per  lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, per cittadini stranieri di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori, fino al 3° grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile

Non solo, è possibile, sempre nell’ambito del decreto flussi, convertire il titolo di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo secondo questo schema:

  • 4.000 conversioni da permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
  • 6.000 conversioni da permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
  • 1.000 conversioni da permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale a permesso di soggiorno per lavoro autonomo
  • 500 conversioni da permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea a permesso  per lavoro subordinato
  • 250 conversioni da permesso di soggiorno Ce-Slp rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea a permesso per lavoro autonomo

 

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