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Le RSU nel comparto pubblico

 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o RSU, per poter svolgere regolarmente il loro ruolo nell’ambito della pubblica amministrazione deve comportarsi con precisi criteri ufficialmente riconosciuti e condivisi, pena la loro illegittimità.

A questo proposito, l’Aran è l’agenzia di riferimento per la contrattazione sindacale e per il riconoscimento della rappresentanza: unica condizione per partecipare alle sessioni di lavoro per il rinnovo della contrattazione di riferimento.

La RSU per funzionare correttamente, di norma, mette a punto un proprio regolamento interno e la pubblica amministrazione non può intervenire in merito perché, per ragioni di insindacabilità del suo funzionamento interno, non ha nessuna facoltà in merito.

Infatti, in caso di assenza del regolamento, così come la stessa Aran ha chiarito, non modifica la natura dell’organismo che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale. In questo caso, la RSU, in caso di assenza del regolamento di funzionamento, decide a maggioranza.

L’Aran, con una nota, ha dissipato ogni dubbio e invita le amministrazioni ad attenersi alle indicazioni che la RSU, a maggioranza, avrà assunto e debitamente comunicato.

In caso di assenza di indicazioni dalla RSU, l’amministrazione di riferimento dovrà convocare tutti i componenti della RSU.

Per ulteriori indicazioni si ricorda che, a questo proposito, vale l’Accordo di interpretazione autentica del 6 aprile 2004 . che prevede

  • la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori;
  • sul funzionamento della RSU, l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti;
  • le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno;
  • la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale;
  • ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento di funzionamento, la RSU decide a maggioranza.

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