Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per mezzo della sua Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha deciso di rispondere all’interpello presentato dall’associazione sindacale NURSIND, Sindacato delle Professioni Infermieristiche, in merito alla impugnazione delle sanzioni disciplinari.
In particolare il NURSIND, osserva che
preso atto della circolare n. 28/2010 (…) avente ad oggetto impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico (…) chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970.
Una volta acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche del Personale, dell’Innovazione, del Bilancio e della Logistica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva osserva quanto segue.
Per quanto concerne, invece, il procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari, l’abrogazione dell’art. 56, T.U. citato ha comportato per i dipendenti pubblici il divieto di ricorrere al collegio di conciliazione, istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, con le modalità previste dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 300/1970 o meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori.
Occorre, tuttavia, sottolineare che la legge n. 183/2010 ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia di lavoro. In proposito, si evidenzia che in virtù dell’abrogazione da parte dell’art. 31, comma 9, degli artt. 65 e 66, D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili altresì da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro.
La Direzione ritiene che in virtù della successiva regolamentazione della materia ad opera del c.d. Collegato lavoro, anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale.
► Le sanzioni disciplinari devono essere ragionevoli, lo precisa la Corte di Cassazione
► Le sanzioni amministrative in materia di collocamento sul lavoro





