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Sicurezza sul Lavoro: autocertificazione DVR fino al 31 maggio per micro-imprese

 Il Ministero del Lavoro, nella nota numero n. 2583 del 31 gennaio 2013, precisa che le micro-imprese fino a 10 dipendenti potranno presentare il DVR con l’autocertificazione fino al 31 maggio 2013: è una proroga concessa dalla Legge di Stabilità. Partono, intanto, dal 6 febbraio, le procedure standardizzate DVR che possono essere utilizzate anche dalle imprese da 11 a 50 dipendenti.

In base all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro, le PMI sotto i 10 dipendenti hanno l’obbligo di utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi invece dell’autocertificazione DVR, restando però ferma la possibilità della procedura ordinaria. Tuttavia la proroga concessa dal Ministero del Lavoro consente loro un certo periodo per adeguarsi alle nuove procedure.

La proroga per il periodo di adeguamento all’inizio aveva la scadenza del 30 giugno 2012, poi è slittata ulteriormente al 31 dicembre 2012 in base al dl 57/2012, convertito con la legge 101/2012). La Legge di Stabilità, infine, aveva concesso l’ultimo slittamento al 2013 (Leggi anche Sicurezza sui luoghi di lavoro, vietata l’autocertificazione sui rischi)

Ricordiamo di seguito come effettuare la procedura standardizzata del DVR (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) nelle PMI sotto i 10 dipendenti: consigli che potrebbero essere utili nel periodo di adeguamento alle nuove procedure per garantire la sicurezza sul lavoro. Questo, almeno, è nelle nostre intenzioni…

La redazione del documento, come previsto dal D. Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), art. 28, comma 2 lettera a, «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

Per la redazione del DVR, una sintesi delle principali regole previste per la sicurezza sul lavoro dall‘articolo 28 del testo unico: la valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari». Anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, quelli che riguardano le lavoratrici in gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Il DVR deve avere una data certa, contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa e sui criteri adottati per la valutazione stessa, indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati dopo la valutazione.

Inoltre deve prevedere un programma delle misure ritenute idonee al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sul lavoro, individuare le mansioni che potrebbero esporre i lavoratori a rischi specifici che, quindi, richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In sintesi, il DVR deve rispettare tutte le altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro. E infine, in base all’articolo 17, il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di presentare il DVR, ma anche quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

APPROFONDIMENTI
*Sicurezza sul lavoro: proroga del DVR al 30 giugno 2013
*Sicurezza sul lavoro: procedura unificata da febbraio 2013

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