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DVR: la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e altre precisazioni

 La redazione del documento, in base a quanto previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro: «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

Il datore di lavoro, quindi, nel DVR (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) avrà l’obbligo di: indicare una data certa; fare una relazione chiara sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori specificando i criteri adottati per la valutazione stessa; indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione adottati dopo la valutazione.

Tenendo presente che, in base alle principali regole previste dall’articolo 28 del testo unico, la valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari».

Inoltre, il datore di lavoro nel DVR deve indicare un programma di misure mirate a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e, nello stesso tempo, deve individuare quali mansioni espongano i lavoratori a rischi specifici che richiedano riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, idonea formazione e addestramento.

Si precisa, infine, che in base all’articolo 17 il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di presentare il DVR, ma anche quello di designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In sintesi, deve rispettare tutte le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro

PRECISAZIONI
Per le microimprese, la proroga dell’autocertificazione fino al 31 dicembre 2012 consente di emettere una semplice autocertificazione a testimonianza dell’effettuata valutazione dei rischi effettuata (Decreto Legislativo 81/2008).

L’autocertificazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) può essere effettuata anche online.

Dal 2013, invece, anche le micro-imprese dovranno adeguarsi alle nuove procedure per la valutazione dei rischi nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro: per le nuove procedure, un apposito decreto ministeriale provvederà ad emanare indicazioni successive, elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le altre imprese l’obbligo di redazione delle valutazioni di rischio secondo le nuove procedure scatterà alla scadenza di tre mesi dall’entrata in vigore del decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Siamo vicini…

NOTA
Se un’azienda con meno di 10 dipendenti ha presentato il DVR non è obbligata a rielaborarlo secondo la procedura unificata, ma deve solo aggiornarlo in base a quanto previsto dalla legge

APPROFONDIMENTI
*Sicurezza sui luoghi di lavoro, vietata l’autocertificazione sui rischi
*Sicurezza sul lavoro: procedura unificata da febbraio 2013

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