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Il sospetto di incostituzionalità dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori

 Il Tribunale di Vercelli ha deciso di chiedere alla Corte Costituzionale il suo parere in merito all’articolo 19 delle legge 300/70, ovvero lo Statuto dei lavoratori, nella parte relativa alla lettera b).

Infatti, il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 25 settembre 2012, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 19, lettera b), della Legge n. 300/1970, nella parte in cui, consentendo la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali alle sole associazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva, adotta un criterio che prescinde dalla misurazione dell’effettiva rappresentatività e dall’accesso e partecipazione al negoziato, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione. L’ordinanza del Tribunale di Vercelli segue quella del Tribunale di Modena del 4 giugno 2012, che pubblichiamo in allegato.

L’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori stabilisce, in riferimento alla  costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, che

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale(1);
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Nello specifico, la FIOM ha chiesto di accertare e dichiarare l’antisindacalità della condotta della FIAT di Marchionne, o Fiat Group Automobiles S.p.A., consistente nell’aver negato l’efficacia e la legittimità delle nomine dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale FION presso l’unità produttiva di Balocco nell’aver negato l’esercizio dell’attibità sindacale dell’aassociazione ricorrente attravero le sue dirmazioni periferiche e l’uso dei diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori nell’avere gravemente leso l’immagine dell’organizzazione sindacale ricorrente quale oggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei lavoratori diopendenti delle società e, in particolare, nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM privati dalla possibilità di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro.

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