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Proposta di legge, modifica dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori

È stata presentata in Parlamento una proposta di legge che intende introdurre misure di carattere sperimentale per favorire l’occupazione a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate e dei lavoratori in mobilità, nonché modifica all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

Le norme del progetto di legge si propongono di offrire alle imprese, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2012, la possibilità di assumere a tempo indeterminato lavoratori in mobilità potendo avvalersi, in caso di licenziamento che non abbia carattere discriminatorio, di una tutela di carattere solamente risarcitorio.

Fatti salvi i divieti di licenziamento discriminatorio ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, del licenziamento della lavoratrice in concomitanza del suo matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e del licenziamento in caso di malattia o di maternità ai sensi dell’articolo 2110 del codice civile, le disposizioni dell’articolo 18 della citata legge n. 300 del 1970.

La medesima possibilità è riconosciuta alle imprese operanti in determinate regioni. L’articolo 2 prevede, invece, una revisione strutturale della disciplina dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Il comma 5 consente, infatti, al dipendente di rifiutare la reintegrazione nel posto di lavoro e, in tal caso gli è riconosciuta la liquidazione di una penale pari a quindici mensilità di retribuzione.

L’articolo 2 attribuisce tale opzione anche al datore di lavoro soccombente in giudizio, affidando al giudice il compito di stabilire la misura della penale entro un limite di quindici mensilità.

L’idea della proposta di legge è quella di istituire delle zone franche determinate in modo analitico.

In effetti, il testo del provvedimento troverebbe applicazione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2011, nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo i dati della rilevazione periodica delle forze di lavoro dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) riferiti all’anno precedente l’assunzione, è superiore di almeno il 3 percento alla media nazionale.

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