Novità per l’imposta sostitutiva della produttività aziendale

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 36/E dello scorso 28 luglio 2011, ha deciso di differire al 16 dicembre del 2011 il termine per la regolarizzazione della la tassazione delle somme relative ad incrementi di produttività erogate in assenza di contratto o accordo collettivo di 2° livello senza, per questo, applicare le relative sanzioni.

Ricordiamo che è possibile utilizzare l’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, chiariti in precedenza dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011. In effetti, in base alla circolare congiunta si considera non soggette a tassazione agevolata questi compensi erogati nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.

Bonus bebè, è tempo di restituire gli importi

Spedite 8 mila lettera da parte del Ministero dell’Economia che chiede di restituire il bonus bebè di mille euro previsto dalla finanziaria del 2006 per avere autocertificato in modo sbagliato il proprio reddito. La pubblica amministrazione ha così deciso di passare all’incasso di somme indebitamente percepite finalizzate a dare un sostegno alla famiglia e introdotto dalla Finanziaria 2006 (legge 266/2005, articolo 1, commi 331-334) ed erano assegnati ad ogni figlio nato o adottato nel 2005 o per ogni secondo o ulteriore figlio nato o adottato nel 2006.

L’Amministrazione, attraverso la lettera inviata alle famiglie, chiede la restituzione entro 30 giorni del bonus da mille euro incassato, e, nei casi in cui il giudice penale accerterà che c’è stata falsa autocertificazione, il versamento di 3mila euro (il triplo del beneficio ottenuto) come sanzione amministrativa.

Benefici sospesi caso di infrazioni alla sicurezza e alla tutela dei camionisti

L’agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. n. 31/E del 6 luglio 2011, intende offrire chiarimenti sull’applicazione dell’art.83-bis, comma 14, del decreto n.112/08. Il Decreto stabilisce la sospensione dei benefici fiscali, finanziari e previdenziali nel caso di infrazioni da parte del committente, azienda di autotrasporto conto terzi, a norme per la tutela della sicurezza stradale o a tutela della salute degli autotrasportatori.

La circolare è abbastanza complessa e articolata perché intende fornire tutte le delucidazioni in merito per una corretta interpretazione del dispositivo legislativo.

Detassazione sulla produttività, in arrivo le trattenute

Dalla mensilità di giugno sono in arrivo possibili trattenute sulla busta paga in merito alla detassazione sulla produttività indebitamente concessa ai propri dipendenti.

In effetti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 53, comma 1 del decreto 78/2010 e dell’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 ed a seguito della Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2011 è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2011, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate all’andamento economico, agli utili e al miglioramento della competitività aziendale, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro, e subordinato alla sottoscrizione di un accordo collettivo territoriale o aziendale.

L’Irpef e gli oneri degli assegni per le attività di ricerca

 I redditi percepiti per le collaborazioni svolte per le attività di ricerca danno luogo a contributi previdenziali trattenuti e versati all’Inps dall’ente di ricerca. Questa considerazione implica alcune cose, ad esempio, il familiare, ovvero il titolare dell’assegno di ricerca per l’esiguità dei redditi percepiti è fiscalmente a carico di un componente del nucleo familiare sia questo padre o madre, può dedurre questi contributi?

La materia è disciplinata dall’articolo 51 della legge n. 449 del 1997. Questa norma prevede per i titolari di assegni di ricerca l’esenzione ai fini dell’imposta sui redditi e l’iscrizione alla Gestione separata INPS, così come prevede l’articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Irpef, la detrazione dei dispositivi medici

È difficile fare un elenco preciso dei dispositivi medici che possono essere messi in detrazione dalla dichiarazione dei redditi; in effetti, come la stessa Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito, non esiste un elenco esaustivo ufficialmente riconosciuto come tale, ma, in realtà, per conoscere i diversi dispostiti medici detraibili sia il Ministero della Salute sia  la stessa Agenzia delle Entrate hanno sempre ribadito che rientrano in questa fattispecie tutti quei prodotti, apparecchiature o strumentazioni che possono essere ricondotti nella definizione suo tempo data dai decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00.

Scadenze fiscali, proroga dei termini

Importanti novità in tema di proroghe dei termini in fatto di scadenze fiscali; in effetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2011 – intitolato come differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 64 relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011 – si è deciso di prorogare alcune scadenze fiscali previste per i redditi da lavoro.

Disabili, acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale prevista per l’acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili nell’ipotesi in cui tale veicolo venga acquistato ed utilizzato all’estero.

Secondo la nota diffusa dalla stessa Agenzia le spese mediche per l’acquisto dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.

Incremento produttività e suo effetto sull’ISEE

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/20011, ha fornito diversi chiarimenti in nell’ambito della detassazione dei premi produttività, ossia si dispone la non concorrenza delle somme agevolate alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell’ISEE deve intendersi prorogata.

Così come ricorda l’Agenzia l’agevolazione fiscale consistente nella applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività è stata introdotta per il 2008 dall’articolo 2 del decreto n. 93 del 2008 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall’articolo 5 del decreto n. 185 del 2008 per il 2009, dall’articolo 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009 per il 2010 e dall’articolo 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010 (e dall’articolo 53 del decreto legge n. 78 del 2010) per il 2011.

Detassazione, in arrivo nuovi chiarimenti

 In arrivo un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicabilità dell’imposta sostitutiva sulle somme relative alla produttività aziendale mediante la circolare congiunta del 10 maggio 2011.

In effetti, la predetta circolare, emanata dall’Agenzia delle Entrate insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiunta n. 19/E del 10 maggio 2011 si forniscono chiarimenti in materia di imposta sostitutiva del 10% sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale – articolo 1 della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ossia nota anche come legge di stabilità 2011.

Edili: detassazione premi produttività

 L’ANCE ( Associazione nazionale costruttori edili) in data 25 marzo 2011 ha siglato l’accordo quadro che recepisce le precedenti comunicazioni dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro (circolare congiunta n. 3/E del 14 febbraio 2011) in merito alla detassazione dei premi di produttività.

In particolare, con tale accordo quadro, le parti, sia rappresentative delle associazioni datoriali che di quelle dei lavoratori, rendono noto che i contratti collettivi territoriali recepiscono quanto già detto dai rispettivi contratti collettivi di settore in materia di voci della retribuzione che potranno essere oggetto, nel 2011 di agevolazioni fiscali del 10%.

Agenzia delle entrate, chiarimenti sulla consegna del modello 730

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni in merito alla presentazione della dichiarazione del modello 730 al sostituto d’imposta. Secondo le indicazioni il lavoratore che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro, deve presentare entro il mese di aprile 2011 il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto.

A riguardo è necessario ricordare che devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto. Il lavoratore deve anche consegnare il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.

Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo.

Agenzia delle Entrate, è tempo della dichiarazione dei redditi

 L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare 14/E al fine di offrire tutte le informazioni per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Con riferimento all’assistenza prestata dal sostituto d’imposta, ovvero datore di lavoro, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell’utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.