Assegno di maternità dei Comuni per lavoratrici disoccupate

 Il diritto all’indennità di maternità viene riconosciuto alle lavoratrici disoccupate, anche se non hanno i requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome.

La legge, quindi, riconosce anche alle lavoratrici senza lavoro e in attesa di un figlio il diritto alla tutela e ad una prestazione assistenziale a sostegno del proprio reddito, se non hanno altre coperture previdenziali di maternità. In questo caso le donne senza lavoro hanno diritto all’assegno di maternità erogato dal Comune di residenza, che viene però pagato dall’Inps.

L’assegno di maternità del Comune è una prestazione speciale previdenziale a favore delle lavoratrici disoccupate, che non beneficiano di nessuna tutela per la maternità, per il periodo di gravidanza e per la nascita di un figlio. In realtà questa prestazione, come già detto, viene pagata dall’Inps dopo aver ricevuto dal Comune di residenza della madre tutti i dati necessari per il pagamento.

Tutela maternità per lavoratrici non occupate

 Alle lavoratrici disoccupate viene riconosciuto il diritto all’indennità di maternità, anche se non hanno gli stessi requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome.

L’Inps paga, infatti, l’assegno di maternità erogato dal Comune di residenza. Per usufruire del diritto all’assegno dei maternità del Comune, bisogna rispettare precise, ma semplici norme: presentare la domanda entro 60 giorni, accertarsi che il proprio reddito non superi l’indicatore ISE.

Quindi alle lavoratrici disoccupate viene riconosciuto dalla legge lo stesso diritto alla tutela della maternità che spetta alle lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome. La legge, in sintesi, riconosce che anche le lavoratrici non occupate e le donne senza lavoro hanno diritto ad un sostegno del proprio reddito, nel caso in cui non abbiano altre forme previdenziali di maternità e anche se non posseggono i requisiti contributivi.

Chiarimenti sull’indennità di maternità dei Comuni e dello Stato

 Abbiamo già spiegato che l’indennità di maternità dei Comuni e dello Stato è un forma di previdenza che si può richiedere solo quando la donna non ha altri diritti all’indennità di maternità dello Stato.

All’assegno di maternità erogato dai Comuni per le neo mamme residenti in Italia hanno diritto: *le cittadine italiane dal 2 luglio 1999; e cittadine comunitarie dal 1° luglio 2000); *le cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000); *le cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; *le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o Italiano, della durata di cinque anni; *le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.