Home » Chiarimenti sull’indennità di maternità dei Comuni e dello Stato

Chiarimenti sull’indennità di maternità dei Comuni e dello Stato

 Abbiamo già spiegato che l’indennità di maternità dei Comuni e dello Stato è un forma di previdenza che si può richiedere solo quando la donna non ha altri diritti all’indennità di maternità dello Stato.

All’assegno di maternità erogato dai Comuni per le neo mamme residenti in Italia hanno diritto: *le cittadine italiane dal 2 luglio 1999; e cittadine comunitarie dal 1° luglio 2000); *le cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000); *le cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; *le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o Italiano, della durata di cinque anni; *le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

La carta di soggiorno, da non confondere con il permesso di soggiorno, viene rilasciata dal questore allo straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. In base al Decreto Legislativo n. 3 del 2007, che ha sostituito la “carta di soggiorno” con il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, alle cittadine non comunitarie che hanno questo permesso, oltre ad altri requisiti previsti, spetta l’assegno di maternità concesso dai Comuni.

Il figlio di una cittadina non comunitaria nato all’estero deve avere lo stesso titolo di soggiorno della madre. Se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo, secondo i casi.

Si ricorda che l’assegno di maternità spetta solo se il reddito del nucleo familiare, al momento della data della domanda, non supera l’ISE, che è il valore dell’Indicatore della Situazione Economica che si applica alla data di nascita del figlio o dell’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia adottiva o affidataria. Comunque la dichiarazione ISE si può fare con l’aiuto dei CAF convenzionati con il Comune di residenza. I Comuni fanno poi i calcoli del caso.

Si precisa che per il 2012 l’I.S.E. riferito ai nuclei familiari con tre componenti è pari a 33.857,51 euro; per il 2011 era di 32.967,39 euro. Se il nucleo familiare supera tali redditi, la madre non ha diritto all’assegno di maternità dei Comuni.

Lascia un commento