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Assegno di maternità dei Comuni per lavoratrici disoccupate

 Il diritto all’indennità di maternità viene riconosciuto alle lavoratrici disoccupate, anche se non hanno i requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome.

La legge, quindi, riconosce anche alle lavoratrici senza lavoro e in attesa di un figlio il diritto alla tutela e ad una prestazione assistenziale a sostegno del proprio reddito, se non hanno altre coperture previdenziali di maternità. In questo caso le donne senza lavoro hanno diritto all’assegno di maternità erogato dal Comune di residenza, che viene però pagato dall’Inps.

L’assegno di maternità del Comune è una prestazione speciale previdenziale a favore delle lavoratrici disoccupate, che non beneficiano di nessuna tutela per la maternità, per il periodo di gravidanza e per la nascita di un figlio. In realtà questa prestazione, come già detto, viene pagata dall’Inps dopo aver ricevuto dal Comune di residenza della madre tutti i dati necessari per il pagamento.

L’assegno di maternità per le donne che non lavorano va richiesto per la nascita di un figlio e per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La domanda va presentata entro 60 giorni, a condizione che il reddito della madre non superi l’indicatore ISE. L’assegno da richiedere al Comune, come detto, viene pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne disoccupate e anche a quelle occupate se non sono tutelate da altri trattamenti economici di maternità oppure beneficiano di altri trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno.

L’importo viene erogato in una misura fissa, stabilita dall’Inps ogni anno in una circolare, viene, cioè, erogato in 5 mensilità (quelle del congedo di maternità). I tempi di erogazione dipendono dalla data in cui l’Inps riceve i dati dal Comune. Per il 2012 l’importo mensile dell’assegno di maternità del Comune è di 324,79 euro per un totale di 1.623,95 euro corrispondente a cinque mensilità.

NOTA
Si ricorda che l’assegno di maternità del Comune non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali. Le due prestazioni non sono cumulabili, ma se altri trattamenti economici sono di importo inferiore a quello dell’assegno, la madre ha diritto solo alla quota differenziale tra le due prestazioni.

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