Maternità e congedo per il minore con handicap

 I lavoratori che hanno un figlio affetto da grave handicap hanno diritto ad agevolazioni particolari.

Fra le altre, il diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa oppure al permesso giornaliero retribuito per una o due ore fino al compimento del terzo anno di età del figlio. Dopo che il bambino avrà compiuto i tre anni, il genitore lavoratore avrà diritto a tre giorni di permessi mensili retribuiti.

Il congedo per figli affetti da handicap grave in dettaglio:
*Il lavoratore con figlio portatore di handicap ha diritto a congedo, permessi e riposi anche se l’altro genitore non lavora oppure non ne ha diritto.
*Il lavoratore non può beneficiare di permessi e astensione facoltativa nello stesso giorno. Più chiaramente non può richiedere permessi nel periodo in cui è in congedo per handicap del proprio figlio.
*I genitori però possono beneficiare contemporaneamente l’uno dell’astensione facoltativa e l’altro dei permessi per i figli disabili.
*Il genitore lavoratore può cumulare anche riposi e permessi nel periodo di congedo per figlio portatore di handicap e di congedo per malattia del figlio.

L’indennità di maternità se scade il contratto

 La lavoratrice che ha un contratto a tempo determinato ha diritto all’indennità INPS per la maternità anticipata o obbligatoria, anche in caso di scadenza del contratto di lavoro.

Così è stabilito dalla circolare ministeriale del 1° dicembre 2004: in caso di scadenza del contratto viene riconosciuta alla lavoratrice l’indennità di maternità anche se in modalità differenti ovvero in base alla durata del periodo di conclusione del rapporto di lavoro: se cioè il rapporto di lavoro si è concluso da più di 60/120 giorni o meno. Questo il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 460/2003.

La donna in maternità nel Contratto di Commercio

 Il Contratto di Commercio è stato rinnovato dal 1° gennaio 2011 con durata fino al 31 dicembre 2013.

In base a questo contratto e per aver diritto alla tutela prevista dalla legge 1204/71, le lavoratrici madri hanno l’obbligo di presentare al datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato sanitario di gravidanza e il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile.

In caso di maternità, le lavoratrici possano chiedere il congedo dal lavoro per i seguenti periodi: *dai due mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; *per il periodo che intercorre tra la data presunta del parto e il parto stesso; *per i tre mesi che seguono il parto; *per ulteriori sei mesi successivi ai primi tre, che diventano sette mesi per le lavoratrici madri che svolgono lavori pericolosi e faticosi; *per i giorni non goduti in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta indicata nel certificato.

News Maternità e malattia dal 2012

 I cambiamenti apportati dal Decreto Legge Monti per gli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Nuova legge nuove regole: dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta l’indennità di maternità e malattia anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps.

Anche i liberi professionisti e i lavoratori con contratto a progetto, il cosiddetto co.co.co., hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia e al congedo parentale, se però non sono titolari di altra pensione e se non sono iscritti ad altre forme previdenziali. Entriamo nel dettaglio per approfondire i cambiamenti apportati dal suddetto Decreto Legge Monti per l’anno in corso.

Certificazione dei requisiti per l’indennità di paternità

 Se il padre del bambino è un lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità e quindi all’indennità dall’Inps.

Tuttavia ha l’obbligo di presentare al datore di lavoro e all’Inps una certificazione dei requisiti per l’indennità di paternità,* dalla quale risulti il suo diritto al congedo di paternità e alla relativa indennità.

Se la madre muore, il padre lavoratore deve allegare alla certificazione anche il relativo certificato di morte oppure una dichiarazione firmata se regolarmente coniugato con la madre morta oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se padre del bambino, ma non coniugato con la madre del bambino stesso.

Le tutele per il padre e il riconoscimento del congedo di paternità

 In questo spazio vogliamo approfondire quali siano le tutele del padre in caso di sua assenza dal lavoro per congedo di paternità e per il riconoscimento dello stesso congedo di paternità. Esaminandone i vari casi.

In caso di morte della madre, qualunque sia la causa del decesso, il riconoscimento del congedo di paternità è automatico e così anche dell’indennità Inps.

La conservazione del lavoro, i diritti del padre lavoratore

 Il padre lavoratore dipendente in congedo di paternità ha tutti i diritti riconosciuti alla madre nel caso di congedo obbligatorio per maternità.

Fra i diritti primari è il divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo e fino a quando il bambino compie un anno. C’è il divieto assoluto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. Anzi il licenziamento viene ritenuto nullo, a meno che non dipenda da giusta causa, come la cessazione dell’attività oppure la scadenza del termine di un contratto a tempo determinato.

Indennità di maternità per lavoratrici parasubordinate, modalità di pagamento

 Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’indennità di maternità per lavoratrici parasubordinate, si precisa che l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps mediante bonifico bancario o postale (IBAN); oppure allo sportello di un qualsiasi Ufficio Pagatore del territorio nazionale localizzato per CAP.

Naturalmente, la lavoratrice deve presentare dei documenti per un accertamento a priori della sua identità e del suo diritto all’indennità di maternità: un documento di riconoscimento, il codice fiscale e la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Poste con Posta Prioritaria.

NOTA
Le lavoratrici dipendenti, per il congedo di maternità, in alcuni casi ricevono il pagamento tramite il datore di lavoro

Diritto all’indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza per aborto

 Nel caso di interruzione della gravidanza per aborto bisogna fare dei distinguo. Occorre cioè valutare due casi diversi: l’interruzione prima dei sei mesi di gestazione e l’interruzione dopo i 180 giorni dall’inizio della gravidanza.

Infatti, l’interruzione prima dei sei mesi di gestazione viene considerata aborto, mentre l’interruzione dopo i 180 giorni dall’inizio della gravidanza viene considerata parto. Si ha diritto all’indennità di maternità solo nel secondo caso.

Riassumendo: l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto. E in quanto tale non dà diritto all’indennità di maternità.

Domanda indennità di maternità e modalità di pagamento, dove e quando

 La domanda per ricevere l’indennità di maternità va presentata alla sede Inps di residenza prima dell’inizio dell’astensione dall’attività lavorativa e in ogni caso entro 1 anno dal termine del periodo indennizzabile. La lavoratrice può fare la domanda anche mediante un modello predisposto dall’Inps reperibile sul sito dell’ente,

La domanda dovrà essere redatta chiaramente e dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il certificato medico di gravidanza: quest’ultimo non va accluso in caso di adozione o affidamento.

Misura e calcolo dell’indennità di maternità per lavoratrici a progetto, ma non solo

 Abbiamo già precisato che il diritto all’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici a progetto. L’indennità di maternità viene calcolata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito medio annuo che deriva da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, nel periodo di riferimento. L’indennità viene inoltre calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività.

Se la lavoratrice ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure è una lavoratrice a progetto o è compresa in categorie assimilate, il calcolo di riferimento è il reddito medio annuo, effettivamente percepito, dei 12 mesi che precedono i due mesi la data presunta del parto, quando cioè inizia l’astensione obbligatoria. Precisiamo che il reddito medio risulta dai versamenti contributivi del lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.