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Misura e calcolo dell’indennità di maternità per lavoratrici a progetto, ma non solo

 Abbiamo già precisato che il diritto all’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici a progetto. L’indennità di maternità viene calcolata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito medio annuo che deriva da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, nel periodo di riferimento. L’indennità viene inoltre calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività.

Se la lavoratrice ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure è una lavoratrice a progetto o è compresa in categorie assimilate, il calcolo di riferimento è il reddito medio annuo, effettivamente percepito, dei 12 mesi che precedono i due mesi la data presunta del parto, quando cioè inizia l’astensione obbligatoria. Precisiamo che il reddito medio risulta dai versamenti contributivi del lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Per le lavoratrici madri iscritte alla Gestione separata Inps, che svolgono attività di libere professioniste senza cassa, il riferimento è la quota parte del reddito medio annuo che risulta dalla denuncia dei redditi da attività di libero professionista (Modello Unico) relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i 12 mesi che precedono i due mesi la data presunta del parto.

In genere, il periodo di riferimento interessa 2 anni solari; interessa solo 1 anno solare se il parto avviene nel mese di marzo ovvero quando il minore, adottato o affidato, entra nell’anagrafica della nuova famiglia nel mese di gennaio. Il periodo di riferimento va relazionato anche all’anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi.

Vi ricordiamo che l’anzianità assicurativa coincide con i 12 mesi solari che precedono l’inizio del periodo indennizzabile quando la stessa anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi. Coincide con i mesi di anzianità assicurativa se l’anzianità assicurativa è inferiore a 12 mesi.

L’importanza del minimale e del massimale
di reddito ai fini contributivi

I redditi ai quali si fa riferimento sono sempre e soltanto quelli utili ai fini contributivi, quindi si fa riferimento al reddito sul quale si calcolano i contributi da versare alla Gestione separata, sempre nei limiti annui del minimale e del massimale previsto dall’Inps (nel 2011 il reddito minimo era pari a 14.552 euro, mentre il massimale di reddito era pari a 93.622 euro).

Se invece la lavoratrice ha un reddito annuo superiore al massimale l’indennità di maternità si calcola senza tener conto dei redditi che eccedono il massimale. Per calcolare i mesi per i quali deve essere diviso il reddito, in caso di attività libero professionale, vanno considerati i mesi solari interi. Per calcolare il numero dei giorni per i quali deve essere diviso il reddito totale, devono essere considerati i giorni di calendario ovvero 365 giorni o meno di 365 ma sempre rapportati a mesi interi. La regola vale sia per l’attività libero professionale che per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa. Più chiaramente, il calcolo viene fatto in base precisi parametri: a seconda, cioè, che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore o inferiore a 12 mesi

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