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La donna in maternità nel Contratto di Commercio

 Il Contratto di Commercio è stato rinnovato dal 1° gennaio 2011 con durata fino al 31 dicembre 2013.

In base a questo contratto e per aver diritto alla tutela prevista dalla legge 1204/71, le lavoratrici madri hanno l’obbligo di presentare al datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato sanitario di gravidanza e il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile.

In caso di maternità, le lavoratrici possano chiedere il congedo dal lavoro per i seguenti periodi: *dai due mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; *per il periodo che intercorre tra la data presunta del parto e il parto stesso; *per i tre mesi che seguono il parto; *per ulteriori sei mesi successivi ai primi tre, che diventano sette mesi per le lavoratrici madri che svolgono lavori pericolosi e faticosi; *per i giorni non goduti in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta indicata nel certificato.

Inoltre il Contratto di Commercio nel titolo sulla maternità vieta il licenziamento della donna (e quindi conserva il posto di lavoro dopo il parto) durante l’intero periodo della gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino, salvo, ad esempio, licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ecc.. Il padre ha gli stessi diritti della madre durante la gravidanza e durante tutto il periodo della maternità (congedo parentale).

Per quanto riguarda retribuzione e permessi per la donna in maternità, nel Contratto di Commercio variano le regole durante le varie fasi del congedo. La retribuzione è a carico dell’INPS ma viene anticipata dal datore di lavoro nella misura dell’80% durante i mesi di congedo obbligatorio e del 30% durante il congedo facoltativo.

Tutti i periodi di congedo, sia quello obbligatorio che quello facoltativo, vengono calcolati per l’anzianità di servizio a scopi pensionistici e del TFR. Per il congedo obbligatorio i periodi di congedo vengono computati anche anche per il calcolo di ferie e mensilità supplementari.

La lavoratrice non ha diritto, invece, a ricevere l’indennità per il periodo compreso tra la data della sospensione del lavoro e la presentazione del certificato di maternità, ma viene considerato valido per il calcolo dell’anzianità.

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