La lavoratrice che ha un contratto a tempo determinato ha diritto all’indennità INPS per la maternità anticipata o obbligatoria, anche in caso di scadenza del contratto di lavoro.
Così è stabilito dalla circolare ministeriale del 1° dicembre 2004: in caso di scadenza del contratto viene riconosciuta alla lavoratrice l’indennità di maternità anche se in modalità differenti ovvero in base alla durata del periodo di conclusione del rapporto di lavoro: se cioè il rapporto di lavoro si è concluso da più di 60/120 giorni o meno. Questo il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 460/2003.
A sostegno della tesi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2001, che riconosce il diritto all’indennità di maternità anche se la lavoratrice viene licenziata per giusta causa per colpa grave della lavoratrice stessa, nei periodi di congedo per maternità.
Consideriamo i due casi
1° CASO. Se il contratto è scaduto da meno di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto, per il calcolo dei 60 giorni non vengono considerate le eventuali assenze per varie cause quali malattia o infortunio sul lavoro, eventuali periodi di congedo parentale o per malattia del bambino che si riferiscono ad una maternità precedente o per assistere minori in affidamento.
Non viene neppure calcolato il periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto part-time di tipo verticale. In questo caso particolare di contratto scaduto da meno di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto, la lavoratrice ha diritto all’astensione obbligatoria tre mesi dalla nascita del bambino.
2° CASO. Per il contratto scaduto da oltre 60 giorni dall’inizio del congedo per maternità, l’indennità di maternità è riconosciuta dall’INPS se la lavoratrice gode del trattamento di disoccupazione alla data di inizio del congedo di maternità. In tal caso l’indennità di maternità viene sostituita con il trattamento di disoccupazione. La regola vale anche per la lavoratrice che gode dell’indennità di mobilità.
DA SEGNALARE
Se il contratto è scaduto da più di 60 giorni la data presunta del parto e entro 120 giorni con congedo anticipato a causa di condizioni di lavoro o d’ambiente a rischio per la salute della madre o del bambino (TU art. 17 comma 2, lett. b/c) o in caso di astensione anticipata per gravi complicazioni della gravidanza o a causa di forme morbose aggravate dalla gravidanza stessa (TU art. 17 comma 2, lett. a), la lavoratrice ha diritto all’anticipazione dell’interdizione fino alla fine del contratto di lavoro e al diritto dell’indennità per il congedo obbligatorio fino a tre mesi dalla nascita del bambino.





