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Indennità di maternità per lavoratrici parasubordinate, modalità di pagamento

 Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’indennità di maternità per lavoratrici parasubordinate, si precisa che l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps mediante bonifico bancario o postale (IBAN); oppure allo sportello di un qualsiasi Ufficio Pagatore del territorio nazionale localizzato per CAP.

Naturalmente, la lavoratrice deve presentare dei documenti per un accertamento a priori della sua identità e del suo diritto all’indennità di maternità: un documento di riconoscimento, il codice fiscale e la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Poste con Posta Prioritaria.

NOTA
Le lavoratrici dipendenti, per il congedo di maternità, in alcuni casi ricevono il pagamento tramite il datore di lavoro

Esaminiamo, nell’ordine, tre casi: 1°)lavoratrice senza i tre mesi di contributi, 2°)lavoratrice parasubordinata senza tre mesi di contributi, 3°)lavoratrice con doppia iscrizione iscritta al momento dell’evento indennizzabile.

*1° CASO) Lavoratrice senza i tre mesi di contributi
o ex iscritta alla Gestione separata

Può succedere che la lavoratrice madre parasubordinata non versi più i contributi alla Gestione separata e all’inizio del periodo di astensione obbligatoria che dà diritto alla percezione dell’indennità di maternità (due mesi prima della data del parto o data di ingresso del minore per adozione o affidamento) non risulti più iscritta alla Gestione separata. Poiché ha comunque maturato il requisito contributivo minimo (tre mesi accreditati nei 12 mesi precedenti i due mesi dalla data presunta del parto), ha ugualmente diritto all’indennità di maternità purché non abbia diritto a prestazioni di maternità di importo superiore, come lavoratrice subordinata o autonoma. Quando invece l’importo della maternità come lavoratrice subordinata o autonoma è di importo inferiore, la lavoratrice ha diritto a richiedere il trattamento differenziale a carico della Gestione separata

2° CASO) Lavoratrice parasubordinata senza tre mesi di contributi,
iscritta al momento dell’evento indennizzabile

La lavoratrice madre parasubordinata iscritta nella gestione separata dei lavoratori autonomi, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), se non è in regola con il requisito dei tre mesi contributivi ha diritto all’indennità di maternità prevista per le lavoratrici subordinate se, prima dell’iscrizione come parasubordinata, è stata lavoratrice dipendente. Come tale, può far valere i requisiti per prolungare il diritto all’indennità di maternità previsti per tale categoria in caso di
a) rapporto di lavoro interrotto durante il congedo di maternità;
b) inizio del congedo di maternità entro 60 giorni dalla data di sospensione,
c) assenza dal lavoro senza retribuzione e di disoccupazione.

3° CASO) Lavoratrice con doppia iscrizione
La lavoratrice madre parasubordinata che, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi prima della data presunta del parto o della data di ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia), risulti contestualmente iscritta anche come dipendente o autonoma ha diritto solo come lavoratrice dipendente o autonoma. La lavoratrice madre contestualmente iscritta ad una doppia attività, ovvero come parasubordinata e come dipendente o autonoma, e iscritta precedentemente solo alla gestione separata con il requisito dei tre mesi contributivi, ha diritto a richiedere la differenza come lavoratrice parasubordinata, nel caso in cui il trattamento economico di maternità come dipendente o autonoma sia inferiore.

DA RICORDARE
Il computo dei 60 giorni è importante nei casi di sospensione, di assenza da lavoro senza retribuzione e di disoccupazione. L’Inps comunica che nel computo non si tiene conto dei seguenti giorni:
*delle assenze per malattia o infortunio sul lavoro accertate e riconosciute dagli Enti gestori;
*del periodo di congedo parentale o di malattia del figlio per una precedente maternità;
*del periodo di assenza per accudire i minori in affidamento;
*dei periodi di non lavoro previsti dai contratti part-time di tipo verticale;
*godimento dell’indennità di disoccupazione all’inizio del congedo di maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione);
*26 contributi settimanali nel biennio che precede l’inizio del congedo di maternità per la lavoratrice che all’inizio del congedo stesso non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavori non soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione e che non siano trascorsi 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
*godimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni all’inizio del congedo di maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di sospensione del rapporto di lavoro (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità di Cassa Integrazione Guadagni);
*godimento dell’indennità di Mobilità all’inizio del congedo di maternità (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità di Mobilità).

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