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Diritto all’indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza per aborto

 Nel caso di interruzione della gravidanza per aborto bisogna fare dei distinguo. Occorre cioè valutare due casi diversi: l’interruzione prima dei sei mesi di gestazione e l’interruzione dopo i 180 giorni dall’inizio della gravidanza.

Infatti, l’interruzione prima dei sei mesi di gestazione viene considerata aborto, mentre l’interruzione dopo i 180 giorni dall’inizio della gravidanza viene considerata parto. Si ha diritto all’indennità di maternità solo nel secondo caso.

Riassumendo: l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto. E in quanto tale non dà diritto all’indennità di maternità.

Per le lavoratrici a progetto, le libere professioniste iscritte alla Gestione separata vale lo stesso trattamento riservato alle lavoratrici dipendenti in caso di interruzione della gravidanza.

Per le lavoratrici subordinate però è possibile richiedere in alternativa l’indennità di malattia per degenza ospedaliera, se ne ha il diritto, e alle condizioni previste per questo tipo di prestazione. Questa disposizione è estesa anche ai professionisti senza cassa.

Se invece l’interruzione della gravidanza avviene dopo il 180° giorno, ovvero dopo sei mesi dall’inizio della gestazione, va considerata a tutti gli effetti un parto, anche nel caso in cui il bambino nasce morto oppure muore poco dopo la nascita. In questo caso il diritto all’indennità di maternità spetta alla lavoratrice a progetto, alla libera professionista e alle altre lavoratrici parasubordinate della Gestione separata per il periodo complessivo di 5 mesi, riassumibili in due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo.

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