Aspi nella risoluzione consensuale: diritto all’indennità di disoccupazione

 L’Inps, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, ha chiarito che i lavoratori che firmano una risoluzione consensuale durante un tentativo obbligatorio di conciliazione, a causa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno diritto all’Aspi o alla Mini-Aspi, ovvero all’ex indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti.

Mini-Aspi, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

 La riforma del lavoro ha introdotto, oltre all’Aspi, anche la Mini-Aspi, una prestazione previdenziale erogata a sostegno dei lavoratori disoccupati che non hanno i requisiti previsti per accedere all’Aspi.

Quindi, oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, è prevista anche quella con requisiti ridotti, esattamente come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La Mini-Aspi sarà dunque un altro sostegno al reddito dal 1° gennaio 2013 e assicurerà un’indennità disoccupazione per i lavoratori che abbiano almeno 13 settimane di contributi per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Anche in questo caso, l’indennità Mini-Aspi spetta se permane lo stato di disoccupazione e nella stessa misura, cioè nello stesso importo rispetto all’Aspi.

Aspi e Mini-Aspi possono decadere oppure essere sospese o essere ridotte in alcuni casi, per i quali il lavoratore ha l’obbligo di restituire l’indennità eventualmente percepita senza averne i requisiti. Ovvero *se perde lo stato di disoccupazione; *se inizia un’attività autonoma senza comunicare all’Inps il reddito annuo presunto derivante dall’attività autonoma; *se raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; *se acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, se però il lavoratore non opta per l’indennità erogata dall’Aspi. In dettaglio…

Aspi, assicurazione sociale per l’impiego: la misura dell’indennità

 Per calcolare l’importo dell’indennità disoccupazione erogata dall’Inps si considera la retribuzione globale lorda percepita dal lavoratore disoccupato negli ultimi due anni, compresi i dati della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa, e le mensilità aggiuntive, ovvero la tredicesima e la quattordicesima.

L’Aspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile se questa non supera, nel 2013, i 1.180 euro mensili. Se invece la retribuzione mensile è superiore a questo importo l’indennità disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile integrata da una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo indicato. Il tetto massimo erogato dell’Assicurazione sociale per l’impiego è pari al massimale Cig, che ogni mese è pari a 1.119,32 euro.

Gestione separata Inps, requisiti di reddito per indennità una tantum

 Il lavoratore a progetto ha diritto all’indennità una tantum per disoccupazione se è in possesso di un reddito percepito nell’anno precedente l’anno di riferimento, ovvero l’anno in cui è finito il rapporto di lavoro. Il reddito deve essere compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.

Il lavoratore a progetto deve essere in possesso anche di un accredito contributivo di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente. L’accredito contributivo si può desumere dal proprio estratto conto previdenziale dell’Inps.

Si precisa che il requisito di reddito è valido per gli anni 2010, 2011 e 2012, per quanto riguarda il reddito lordo dell’anno precedente non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, mentre per l’anno 2009 il reddito massimo non dovrà superare il minimale previsto annualmente per l’accredito contributivo.

L’Inps, con la circolare n. 6762 del 2012, ha precisato che il requisito di reddito richiesto dalla legge si accerta con riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente all’anno di riferimento, cioè all’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

La monocommittenza, requisito indispensabile per indennità una tantum

 Intanto ricordiamo che ”monocommittenza” sta a definire il lavoro svolto per un unico datore di lavoro o per una sola azienda committente con contratto a progetto.

Il periodo di monocommittenza si riferisce, naturalmente, al periodo di tempo relativo all’ultimo rapporto di lavoro con contratto a progetto, al termine del quale si è verificata la “fine del lavoro” in quanto è stata portata a termine la realizzazione del progetto per il quale il lavoratore è stato assunto, appunto con contratto a progetto.

Naturalmente viene fatto un controllo per verificare se nel periodo di riferimento il richiedente abbia di fatto fornito contemporaneamente la sua collaborazione ad un solo committente e non a diversi committenti, poiché in tale caso è esclusa la monocommittenza e, di conseguenza, la prestazione assistenziale a sostegno del reddito. Si tratterebbe di dolo…