Lavoratori a progetto, indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione

 Anche nel 2012, i collaboratori a progetto possono ricevere dall’Inps un’indennità una tantum co.co.pro. se perdono il lavoro e, quindi, per disoccupazione, nella misura di 4.000 euro.

Per percepire l’indennità una tantum, il lavoratore deve presentare ua domanda dopo due mesi dalla data di fine lavoro o progetto. Requisiti indispensabili: la monocommittenza, l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, reddito e contributi accreditati. Vediamo in dettaglio…

I lavoratori a progetto iscritti alla Gestione separata dell’Inps possono accedere ad una prestazione previdenziale se perdono il lavoro e restano, di conseguenza, in stato di disoccupazione. Per essere più precisi, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il committente cessi in quanto è stato realizzato il progetto per il quale erano stati assunti e quindi il lavoro è stato portato a termine.

Decadenza diritto indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione

 I collaboratori a progetto hanno diritto all’indennità una tantum solo se confermano la loro immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Devono tuttavia dichiarare e sottoscrivere la loro disponibilità nella domanda. In caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro adeguato, il diritto all’indennità una tantum decade.

La domanda dev’essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata e sottoscritta la suddetta dichiarazione. Per la domanda è utilizzabile, anche per il 2012, il modello già utilizzato per gli anni precedenti e reperibile sul sito dell’Inps (COD.SR92).

Incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati

 L’INPS, con la Circolare 31/05/2012 n.76, fornisce chiarimenti sugli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati.

Per quanto riguarda gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione non agricola e con requisiti normali, l’INPS precisa che gli incentivi spettano solo se l’assunzione è stata effettuata nel corso del 2011 e se i lavoratori ne hanno i requisiti idonei.

Ovvero, alla data dell’assunzione, i lavoratori devono
*aver compiuto almeno cinquant’anni, in base all’art. 3 D.M. 62509/2011;
*avere l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, in base all’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.