Decreto Monti, l’annotazione sul libro unico del lavoro

Il decreto salva-Italia prevede anche alcune modifiche di natura meramente burocratica in tema di lavoro. In effetti, il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, meglio conosciuto come Decreto Monti, stabilisce che le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro devono essere compiute entro la fine del mese successivo.

La norma rientra tra le proposte per semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori tanto che, a questo proposito, viene modificato il comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La modifica presente nel decreto Monti, nello specifico all’articolo 40, permette di compilare il Libro Unico del Lavoro (LUL) entro la fine del mese successivo e non più entro il 16 del mese.

Lavoro, flussi lavoratori extracomunitari stagionali per il 2011

In arrivo la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno con la quale vengono fornite le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze per i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011 (modalità di presentazione, procedimento istruttorio e procedimento relativo alla richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale).

La circolare congiunta fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, che autorizza l’ingresso di una quota massima di 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Si precisa che le domande di nulla osta per il lavoro stagionale potranno essere presentate, secondo le modalità di registrazione e di invio già utilizzate in passato e indicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Colf: chi è e che cosa fa

 Il termine Colf è nato dall’unione delle parole collaboratore familiare e si riferisce a tutti i lavoratori domestici regolati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339.

Nell’art 1, con colf si indicano:

gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.