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Decreto Monti, l’annotazione sul libro unico del lavoro

Il decreto salva-Italia prevede anche alcune modifiche di natura meramente burocratica in tema di lavoro. In effetti, il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, meglio conosciuto come Decreto Monti, stabilisce che le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro devono essere compiute entro la fine del mese successivo.

La norma rientra tra le proposte per semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori tanto che, a questo proposito, viene modificato il comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La modifica presente nel decreto Monti, nello specifico all’articolo 40, permette di compilare il Libro Unico del Lavoro (LUL) entro la fine del mese successivo e non più entro il 16 del mese.

Approfittiamo per ricordare che il datore di lavoro privato, con la sola esclusione di quello di tipo domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati tutte le generalità: nome e cognome, codice fiscale e, se inerenti, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, comprese le relative posizioni assicurative.

Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

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