La pensione che verrà

Il recente correttivo alla manovra finanziaria non è che l’inizio. In realtà il futuro sarà ancora peggiore; infatti, grazie all’aspettativa di vita e alla recente manovra di fine maggio si andrà sicuramente in pensione a 70 anni con un assegno al limite della sussistenza.

Il sistema delle quote è stato semplicemente annullato senza nemmeno aspettare la sua completa attuazione. Al suo posto è arrivato un sistema che alza l’età pensionabile per tutti in modo automatico di dodici mesi se lavoratori dipendenti e diciotto se autonomi.

Manovra finanziaria, le deroghe alla nuova riforma sulle pensioni

 La recente manovra finanziaria, decreto n.78 del 31 maggio 2010, prevede in maniera esplicita diverse deroghe rispetto all’applicazione delle nuove finestre di uscita.

Per il comparto scuola e università si continuerà a ritenere valido il contenuto dell’articolo 59 delle legge 449/1997. Ciò vuol dire che in caso di maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno il trattamento previdenziale decorrerà dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico, ad esempio il 1 settembre.

Calcolo del contributo figurativo per le lavoratrici a progetto

Le lavoratrici a progetto hanno diritto ad usufruire dei congedi parentali al pari di quelli di maternità. In particolare, possono usufruire, dal 1 gennaio del 2007, di permessi fino a tre mesi nel primo anno di vita del bambino.

Non solo, nell’ipotesi di gravidanza, i contratti a progetto, sono prorogati di diritto per altri 180 giorni, salve altre disposizioni più favorevoli.

Nei periodi di congedo parentale e di maternità le lavoratrici a progetto hanno diritto all’accredito della relativa contribuzione figurativa utile ai fini del trattamento pensionistico.

Sostegno all’autoimprenditorialità con i benefici dell’Inps

Ci siamo già soffermati su questo particolare beneficio in un nostro precedente articolo.

Come avevamo già posto evidenza il decreto interministeriale n. 49409 del 18.12.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, assegna ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi il beneficio consistente nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito, ossia ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite, con erogazione a carico dell’Inps.

Questo particolare meccanismo è stato messo a punto per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro e un impiego attivo degli ammortizzatori sociali. Infatti, con questa norma sono state definite delle misure volte a utilizzare tali strumenti in funzione non solo di incentivi alle assunzioni per le aziende, ma anche di incentivi all’autoimprenditorialità.

part-time verticale e trattamento pensionistico

Chiarimenti da parte della Corte Europea di Giustizia sul part-time verticale e sul relativo trattamento pensionistico.

Un’altra stoccata al sistema Italia; infatti, la Corte Europea di Giustizia, con sentenza C-395/08 e C-396/08, ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori.

La decisione della Corte Europea di Giustizia è il risultato di una causa promossa dal personale di volo di cabina della compagnia aerea Alitalia che lavorano a tempo parziale, secondo la formula denominata tempo parziale di tipo verticale ciclico. Si tratta di una modalità organizzativa in base alla quale il dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all’anno, con orario pieno o ridotto.

La manovra finanziaria e il contratto di produttività

La recente manovra oltre a limitare la spesa pubblica, si è anche soffermata su diversi aspetti rivolti a potenziare la produttività nei luoghi di lavoro. La convinzione del governo è che, oltre a fissare un freno alla spesa, occorre incentivare la produttività per incrementare lo sviluppo.

La manovra finanziaria 2010, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, all’articolo 53 riprende i contenuti della detassazione delle retribuzioni finalizzate alla produttività (norma in vigore fino al 31 dicembre 2010) ed alla decontribuzione a seguito di accordi di secondo livello così come prevede la legge n. 247 del 2007.

Aggiornate le retribuzioni dei cantanti e orchestrali in sala di incisione

Il ministero del lavoro ha aggiornato, con decreto ministeriale 29 aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010, le retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali che svolgono attività di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Con decorrenza 1° gennaio 2010 le retribuzioni convenzionali da prendere come riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all’ENPALS sono stabilite, in  relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall’unita tabella al decreto.

Pensioni più lontane con la manovra correttiva

La recente manovra correttiva sui conti pubblici ha definito una nuova stretta pensionistica che allontana la possibilità di collocarsi a riposo.

È opportuno chiarire che saranno direttamente colpiti i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici di anzianità e vecchiaia a partire dal mese di gennaio 2011.

In questo modo si rendono sono ancora le finestre del 1° luglio, del 1° ottobre e quella successiva di gennaio 2011 a patto che i requisiti siano soddisfatti entro il 2010.

Vogliamo mettere in evidenza le tre finestre ancora utilizzabili secondo il vecchio sistema.

La finestra di luglio potrà essere utilizzata da coloro, lavoratori dipendenti, che hanno raggiunto quota 95 (ossia età minima 59 anni) entro il 30 dicembre 2009 o, in alternativa, che possono vantare 40 anni di contributi al 30 marzo 2010 a condizione che, entro il 30 giugno 2010, hanno raggiunto i 57 anni.

Governo, emanato il decreto sulla manovra finanziaria

E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, con il quale il governo ha emanato la manovra finanziaria per il 2011 ed il 2012 pari a 24,9 miliardi di euro.

Con il provvedimento sono state disciplinate anche alcune questioni che riguardano il mondo del lavoro e sulle quali, nei prossimi giorni, si effettueranno alcune riflessioni.

Secondo il ministro Brunetta

Il ritardo di qualche mese per chi aveva deciso di andare in pensione, è un sacrificio? Chiamiamola piccola iattura, ma non mi sembra una cosa insopportabile di fronte a tutto quello che sta succedendo in Europa e in giro per il mondo

In realtà quello che deve essere messo in evidenza che non è possibile introdurre ogni sei mesi modifiche al nostro sistema previdenziale vanificando aspettative e introducendo alchimie di bilancio.

Pensioni e impiego statale, la solita manovra

Invece di puntare su una politica in grado di contrastare l’evasione fiscale, il governo sta definendo una nuova manovra che penalizza, al solito, pensioni e stipendi a reddito fisso: è questo il convincimento del sindacato.

Secondo diversi commentatori la manovra che Tremonti intenderebbe adottare riguarderebbe, oltre ad una stretta sulle pensioni di invalidità, una riduzione delle finestre di uscita per le pensioni di anzianità.

La legge attualmente prevede due finestre di uscita per quanti hanno maturato meno di 40 anni di contributi o, in alternativa, quattro per chi supera tale limite.

Il lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole

Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.

Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.

La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).

Ministero del lavoro, definite le guide per la formazione nel 2010

 Il ministero del lavoro, con il contributo delle regioni e delle parti sociali, ha emanato le linee guida per il 2010 per la formazione professionale.

L’accordo ha l’obiettivo di razionalizzare le politiche di formazione con un uso più mirato ed equilibrato delle risorse finanziarie disponibili, circa 2.5 miliardi di euro.

Le risorse finanziarie, in buona sostanza, sono limitate e non permettono di avviare singole politiche regionali. Ora, grazie a questa intesa, diventa  possibile dare risposte efficienti e mirate attraverso un unico strumento al problema serio della disoccupazione e alla ricollocazione degli inoccupati.

Rientrano in questa categoria i disoccupati di lungo corso, i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione.

Inps e i nuovi importi 2010 per integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

 L’Inps con la circolare n. 18 ha definito i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione nonché l’importo dell’assegno per attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2010.

In questo modo è stato recepito quanto prevede l’articolo 1 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto è stabilito, come consueto, in due misure.

Con una retribuzione inferiore o uguale a euro 1.931,86 l’importo lordo del trattamento di integrazione salariale è fissato a 892,96 euro lordi, mentre con una retribuzione superiore a 1.931,86 euro il corrispondente trattamento di integrazione è pari a 1.073 euro lordi.

Finanziaria 2010, precisazione Inps

 Come si è posto in evidenza in precedenti articoli dedicati alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010, il Legislatore ha inteso ampliare la platea degli utilizzatori del lavoro occasionale di tipo accessorio in modo particolare modificando l’art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

A questo riguardo la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (o anche conosciuta come “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010”) introduce, infatti, importanti novità in questo delicato campo.

Per dare risposte mirate e, nel limite del possibile, sempre più precise, l’Inps, il primo ente previdenziale del settore privato, con circolare n. 17 ha deciso di intervenire dettagliando le modifiche rispetto alla precedente normativa.