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Manovra finanziaria, le deroghe alla nuova riforma sulle pensioni

 La recente manovra finanziaria, decreto n.78 del 31 maggio 2010, prevede in maniera esplicita diverse deroghe rispetto all’applicazione delle nuove finestre di uscita.

Per il comparto scuola e università si continuerà a ritenere valido il contenuto dell’articolo 59 delle legge 449/1997. Ciò vuol dire che in caso di maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno il trattamento previdenziale decorrerà dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico, ad esempio il 1 settembre.

Non solo, particolare attenzione anche per i lavoratori in preavviso o con titolo abilitante al lavoro. In questo caso, anche se i requisiti alla pensione verranno raggiunti dopo il 31/12/2010 si continueranno ad applicare le finestre previste in precedenza dal combinato disposto secondo le leggi 243/2004 e 247/2007 nei confronti dei lavoratori dipendenti che, alla data del 30 giugno 2010, avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla normativa.

La deroga vale anche per i lavoratori per i quali, con  il raggiungimento del limite  di età, decade il titolo abilitante all’attività lavorativa.

La normativa generale sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici non si applica (nei limiti delle 10.000 unità) ad alcune categorie di lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In questo caso si tratta di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 4 e 24 della legge 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30/4/2010 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. I lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7 della legge 223/1991 per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010 e i lavoratori che, all’entrata in vigore del decreto legge in commento, godano di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore ai sensi dell’articolo 2 legge 662/1996.

È opportuno precisare che la durata dell’indennità di mobilità è strettamente correlata all’età e alla ubicazione geografica, potendo andare da un minimo di 12 mesi (“under 40” al Nord) ad un massimo di 48 mesi (“over 50” nel Mezzogiorno).

L’Inps si occuperà di vigilare sul tetto dei 10,000 fortunati; infatti, se risulterà raggiunto la quota massima l’Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.