Liste di mobilità: i vantaggi per le aziende e per i lavoratori

Le cosiddette liste di mobilità rappresentano un’occasione importante per il lavoratore, ma anche per il datore di lavoro che può richiedere allo Stato alcuni benefici di ordine contributivo e normativo in fatto di legislazione sociale e di lavoro. Il lavoratore, al contrario, può essere ricollocato in un’altra azienda malgrado la sua età o il settore produttivo.

Esistono però alcune richieste specifiche che il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare; in effetti, è necessario, prima di procedere ad un’assunzione attingendo alle liste di mobilità,  essere in regola con gli obblighi contributivi e rispettare la normativa sul lavoro e gli accordi derivati dalla contrattazione collettiva, in tutti i livelli, debitamente sottoscritti così come confermato dall’articolo 1 della legge n. 296/2006.

Decreto sviluppo, le violazioni non formali e la nozione d’impresa

 L’articolo 7 del decreto sviluppo finalizza la decadenza del credito d’imposta alla possibile violazione non formale, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva, in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000.

Un provvedimento di questo tipo sembra scontrarsi con l’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ovvero Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nota anche come legge finanziaria 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 – Supplemento ordinario n. 244 – che subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o, se esistente, da quella territoriale od aziendale.

Decreto sviluppo, la decadenza e le assunzioni

 Nella misura finalizzata ad incrementare l’occupazione nelle Regioni con particolari crisi occupazionali, il governo ha però voluto anche definire alcuni paletti che devono essere utilizzati per regolare meglio gli aiuti concessi.

In effetti, esiste la possibilità che le misure, crediti d’imposta, una volta concesse possono essere soggette a decadenza. Questa possibilità è prevista, in base al disposto dell’articolo 2 comma 7, qualora il numero complessivo dei dipendenti risulti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti, se i posti di lavoro creati non siano conservati per almeno tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese e, infine, nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale sia a quella contributiva da lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nelle ipotesi in cui la Magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro ex art. 28 della legge n. 300/1970 (condotta antisindacale).

Inpdap, chiarimenti sulla pensione di reversibilità

La Corte Costituzionale dichiara la legittimità sulle leggi e sulle procedure applicate dall’Inpadp per determinare la misura della pensione dei coniugi superstiti.

La Suprema corte è intervenuta respingendo la richiesta di una titolare di pensione di reversibilità che si lamentava di un presunto errato criterio di calcolo dell’Inpadp, in misura del 60%, sull’indennità integrativa speciale.

In questo modo, la Corte Costituzionale ha respinto, dichiarando non fondata, la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello, sul sistema di calcolo dell’indennità, interpretato dalla legge 296 del 2006.

Il criterio adottato dall’Inpdap è stato, di nuovo, ritenuto legittimo; in effetti, secondo le indicazioni del maggiore istituto previdenziale pubblico, l’indennità integrativa non è più un corpo a sé, è al contrario conglobata con le altre voci e quindi è soggetta alla generale riduzione del 40%, prevista per le pensioni ai superstiti dei coniugi rispetto alla pensione della persona defunta.

Corte dei Conti e le assunzioni nei piccoli comuni

La Corte dei Conti è intervenuta, con deliberazione n. 523 dello scorso 11 novembre 2010, a Sezione Unite per confermare il parere già espresso dalla Sezione della regione Calabria del 5 ottobre del 2010 in merito ad una corretta interpretazione del contenuto dell’articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006.

In sostanza, la Corte dei Conti a Sezioni Unite si è espressa sull’espressione nel precedente anno, locuzione importante poiché è riferita all’assunzione degli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non soggetti al patto di stabilità.

Secondo l’autorevole parere le cessazioni da considerare ai fini delle assunzioni non sono soltanto quelle dell’anno immediatamente precedente, ma le cessazioni derivanti dal cumulo di quelle avvenute nel corso degli anni.

Agevolazione per il contratto di apprendistato

Sicuramente il contratto di apprendistato è una buona occasione per tutti i giovani per via delle opportunità che questa forma di impiego può offrire.

Il Legislatore, riconoscendo il ruolo sociale ed economico dell’apprendistato, ha deciso alcune agevolazione per l’assunzione di apprendisti da parte di datori di lavoro.

Per questa ragione diventa necessario conoscere le regole e gli obbligi che gravano sul datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani e’ complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Legge Finanziaria 2010: incentivi per l’assunzione e apprendistato

 La Finanziaria 2010 prevede due interessanti novità per l’apprendistato.

Il comma 154 delle Legge Finanziaria 2010, Legge 191/2009,  ribadisce il principio sociale ed economico dell’apprendistato come strumento di formazione e istruzione professionale.

In realtà, l’apprendistato trova il suo riconoscimento in altre precedenti normative, tra cui il Dlgs 276/2003.

La Finanziaria 2010 stanzia risorse aggiuntive rispetto a quelle già in precedenza previste dalla legge 296/2006.