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Inpdap, chiarimenti sulla pensione di reversibilità

La Corte Costituzionale dichiara la legittimità sulle leggi e sulle procedure applicate dall’Inpadp per determinare la misura della pensione dei coniugi superstiti.

La Suprema corte è intervenuta respingendo la richiesta di una titolare di pensione di reversibilità che si lamentava di un presunto errato criterio di calcolo dell’Inpadp, in misura del 60%, sull’indennità integrativa speciale.

In questo modo, la Corte Costituzionale ha respinto, dichiarando non fondata, la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello, sul sistema di calcolo dell’indennità, interpretato dalla legge 296 del 2006.

Il criterio adottato dall’Inpdap è stato, di nuovo, ritenuto legittimo; in effetti, secondo le indicazioni del maggiore istituto previdenziale pubblico, l’indennità integrativa non è più un corpo a sé, è al contrario conglobata con le altre voci e quindi è soggetta alla generale riduzione del 40%, prevista per le pensioni ai superstiti dei coniugi rispetto alla pensione della persona defunta.

Questa non è la prima pronuncia della Corte costituzionale ma, al contrario, è docuta intervenuta in materia diverse volte, così come nella sentenza 74/2008 o 228/2010 dichiarando non fondate le eccezioni sollevate.

Ricordiamo che, su questa particolare questione, la normativa previdenziale è stata modificata con l’articolo 15 della legge del 23 dicembre 1994 n. 724 secondo cui la corresponsione dell’indennità integrativa speciale nella misura piena si sarebbe dovuta fermare (per dar luogo, poi, al suo conglobamento nel trattamento pensionistico, con liquidazione complessiva di esso nella misura percentuale del 60 per cento secondo quanto previsto dall’assicurazione speciale obbligatoria),
per quanto riguarda le pensioni dirette, al 31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto continuare ad essere corrisposta alle pensioni di reversibilità, purché  riferite alle pensioni dirette liquidate.

Successivamente, con l’articolo 1 della legge n. 335/1995, si stabilì che la disciplina del trattamento di reversibilità nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria fosse esteso anche al settore pubblico – determinando così la liquidazione della pensione con il conglobamento della indennità integrativa speciale – dalla data di entrata in vigore della legge stessa, vale a dire dal 17 agosto 1995.

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